Codice della navigazione
Testo in vigore al
Titolo terzo. Dell'impresa di navigazione
Capo I. Dell'armatore
Art. 265 Dichiarazione di armatore
1. Chi assume l'esercizio di una nave deve preventivamente fare dichiarazione di armatore all'ufficio di iscrizione della nave o del galleggiante.
2. Quando l'esercizio non e' assunto dal proprietario, se l'armatore non vi provvede, la dichiarazione puo' essere fatta dal proprietario.
3. Quando l'esercizio e' assunto dai comproprietari mediante costituzione di societa' di armamento, le formalita', di cui agli articoli 279, 282, secondo comma, tengono luogo della dichiarazione di armatore.
Art. 266 Dichiarazione di armatore per le navi addette alla navigazione interna
1. Per l'esercizio delle navi addette alla navigazione interna, l'annotazione dell'atto di concessione o di autorizzazione per il servizio di trasporto o di rimorchio, nei registri d'iscrizione della nave, tiene luogo della dichiarazione di armatore.
Art. 267 Designazione di rappresentante
1. Nel fare la dichiarazione ovvero nel compiere le formalita' di cui agli articoli 265, terzo comma,266, l'armatore, se non e' domiciliato nel luogo dove e' l'ufficio di iscrizione della nave o del galleggiante, deve designare un rappresentante ivi residente, presso il quale, nei confronti dell'autorita' preposta alla navigazione marittima o interna, si intende domiciliato.
Art. 268 Forma della dichiarazione
1. La dichiarazione di armatore e' fatta per atto scritto con sottoscrizione autenticata, ovvero verbalmente; in quest'ultimo caso la dichiarazione e' raccolta dall'autorita' competente con processo verbale, nelle forme stabilite dal regolamento.
Art. 269 Documenti da consegnare
1. Quando l'esercizio non e' assunto dal proprietario, all'atto della dichiarazione si deve consegnare copia autentica del titolo che attribuisce l'uso della nave.
2. Nel caso previsto dal secondo comma dell'articolo 377, se il contratto non e' stato fatto per iscritto, la dichiarazione deve essere fatta per atto scritto con sottoscrizione autenticata del proprietario e dell'armatore, ovvero resa verbalmente con l'intervento di entrambi.
Art. 270 Contenuto della dichiarazione di armatore
1. La dichiarazione di armatore deve contenere:
a) il nome, la paternita', la nazionalita', il domicilio o la residenza dell'armatore;
b) gli elementi di individuazione della nave.
Quando l'esercizio e' assunto da persona diversa dal proprietario, la dichiarazione deve altresi' contenere:c) il nome, la paternita', la nazionalita', il domicilio o la residenza del proprietario;
d) l'indicazione del titolo che attribuisce l'uso della nave.
Art. 271 Pubblicita' della dichiarazione
1. La dichiarazione di armatore deve essere trascritta nel registro di iscrizione della nave o del galleggiante, e, per le navi maggiori, annotata sull'atto di nazionalita'.
2. Per l'annotazione sull'atto di nazionalita', se la nave trovasi fuori del porto di iscrizione, si applica il disposto del secondo comma dell'articolo 255.
3. Nel caso di discordanza tra le trascrizioni nella matricola e le annotazioni sull'atto di nazionalita', prevalgono le risultanze della matricola.
Art. 272 Presunzione di armatore
1. In mancanza della dichiarazione di armatore debitamente resa pubblica, armatore si presume il proprietario fino a prova contraria.
Art. 273 Nomina di comandante della nave
1. L'armatore nomina il comandante della nave e puo' in ogni momento dispensarlo dal comando.
Art. 274 Responsabilita' dell'armatore
1. L'armatore e' responsabile dei fatti dell'equipaggio e delle obbligazioni contratte dal comandante della nave, per quanto riguarda la nave e la spedizione.
2. Tuttavia l'armatore non risponde dell'adempimento da parte del comandante degli obblighi di assistenza e salvataggio previsti dagli articoli 489, 490, ne' degli altri obblighi che la legge impone al comandante quale capo della spedizione.
Art. 275 Limitazione del debito dell'armatore
1. Per le obbligazioni contratte in occasione e per i bisogni di un viaggio, e per le obbligazioni sorte da fatti o atti compiuti durante lo stesso viaggio, ad eccezione di quelle derivanti da proprio dolo o colpa grave, l'armatore puo' limitare il debito complessivo ad una somma pari al valore della nave e all'ammontare del nolo e di ogni altro provento del viaggio.
2. Sulla somma alla quale e' limitato il debito dell'armatore concorrono i creditori soggetti alla limitazione secondo l'ordine delle rispettive cause di prelazione e ad esclusione di ogni altro creditore.
Art. 276 Valutazione della nave
1. Agli effetti della determinazione della somma limite si assume il valore della nave al momento in cui e' richiesta la limitazione e non oltre la fine del viaggio, sempre che tale valore non sia ne' inferiore al quinto ne' superiore ai due quinti del valore della nave all'inizio del viaggio.
2. Se il valore della nave al momento in cui e' richiesta la limitazione e' inferiore al minimo previsto dal comma precedente si assume la quinta parte del valore della nave all'inizio del viaggio.
Se il valore della nave e' superiore al massimo, si assumono i due quinti del valore all'inizio del viaggio.
Art. 277 Valutazione del nolo e degli altri proventi
1. Agli effetti della determinazione della somma limite, per il nolo e per gli altri proventi del viaggio viene computato l'ammontare lordo.
Capo II. Della societa' di armamento fra comproprietari
Art. 278 Costituzione della societa'
1. I comproprietari possono costituirsi in societa' di armamento mediante scrittura privata con sottoscrizione autenticata di tutti i caratisti, ovvero mediante deliberazione della maggioranza con sottoscrizione autenticata dei consenzienti.
2. Ove non sia diversamente stabilito nella scrittura di costituzione ovvero con deliberazione presa ad unanimita', ciascun caratista partecipa alla societa' in ragione della sua quota di interesse nella nave.
Art. 279 Pubblicita' dell'atto di costituzione
1. L'atto di costituzione deve essere reso pubblico mediante trascrizione nel registro di iscrizione della nave o del galleggiante, nonche', per le navi maggiori, mediante annotazione sull'atto di nazionalita'. Analogamente devono essere pubblicate le successive variazioni e lo scioglimento della societa'.
2. La pubblicita' deve essere richiesta all'ufficio di iscrizione della nave o del galleggiante. Per l'annotazione sull'atto di nazionalita', se la nave trovasi fuori del porto d'iscrizione, si applica il disposto del secondo comma dell'articolo 255.
3. Nel caso di discordanza tra le trascrizioni nella matricola e le annotazioni sull'atto di nazionalita' prevalgono le risultanze della matricola.
Art. 280 Documenti per la pubblicita' dell'atto di costituzione
1. Chi domanda la pubblicita' deve consegnare all'ufficio competente copia in forma autentica della scrittura o della deliberazione di costituzione, insieme con una nota in duplice esemplare.
2. La nota deve contenere:
a) il nome, la paternita', la nazionalita', il domicilio o la residenza dei comproprietari;
b) gli elementi di individuazione della nave;
c) la data e le clausole principali dell'atto costitutivo;
d) il nome e la paternita' del gerente e l'indicazione dei suoi poteri.
3. Nel caso di deliberazione presa a maggioranza, la nota deve altresi' indicare i nomi e le quote dei caratisti dissenzienti.
Art. 281 Esecuzione della pubblicita' dell'atto di costituzione
1. L'ufficio, al quale e' richiesta la pubblicita' della costituzione della societa' di armamento, provvede alla esecuzione delle formalita' indicate nell'articolo 256.
Art. 282 Pubblicita' a cura del gerente
1. Quando la nomina del gerente non sia stata resa pubblica a norma degli articoli precedenti, il gerente medesimo deve consegnare all'ufficio di iscrizione della nave o del galleggiante copia in forma autentica dell'atto di nomina, perche' gli estremi di questo, con l'indicazione dei poteri conferitigli, siano trascritti nel registro di iscrizione e, se trattasi di nave maggiore, annotati sull'atto di nazionalita'.
2. In pari tempo il gerente deve richiedere la pubblicita' dell'atto di costituzione, se questa non e' stata richiesta a norma dell'articolo 279.
Art. 283 Responsabilita' dei comproprietari
1. Delle obbligazioni assunte per la gestione comune i comproprietari sono responsabili verso i terzi in proporzione delle rispettive quote sociali; ma la responsabilita' dei comproprietari che non hanno consentito alla costituzione della societa' non puo' superare l'ammontare delle rispettive quote di partecipazione nella nave.
2. Il debito complessivo della societa' di armamento puo' essere limitato a norma degli articoli 275 e seguenti.
Art. 284 Effetti della mancanza di pubblicita'
1. In mancanza della pubblicita' prescritta per la costituzione i comproprietari consenzienti rispondono solidalmente.
2. Le successive variazioni e lo scioglimento della societa', fino a che non siano pubblicate non possono essere opposte ai terzi, a meno che si provi che questi ne erano a conoscenza.
3. In mancanza della pubblicita' prescritta nell'articolo 282, il gerente e' personalmente responsabile verso i terzi delle obbligazioni assunte per la gestione sociale.
Art. 285 Ripartizione degli utili e delle perdite
1. Quando non sia diversamente stabilito nella scrittura di costituzione o nella deliberazione prevista nel secondo comma dell'articolo 278, gli utili e le perdite della societa' di armamento si ripartiscono fra tutti i comproprietari in proporzione delle rispettive quote sociali.
2. Tuttavia i comproprietari che non hanno consentito alla costituzione della societa' possono liberarsi dalla partecipazione alle perdite, abbandonando la loro quota di proprieta' della nave.