Sez. 6, Sentenza n. 1457 del 19/04/1995 Cc. (dep. 20/07/1995) Rv. 202592 - 01
Misure cautelari - Personali - Estinzione - Revoca | Misura confermata in sede di riesame - Giudice investito di successiva istanza di revoca - Escluso intervento di fatti modificativi dell'originario quadro - Necessità di specifica motivazione in ordine ai gravi indizi di colpevolezza ed alle esigenze cautelari - Insussistenza.
Misure cautelari - Personali - Estinzione - Revoca
Il Giudice richiesto della revoca di una misura cautelare personale, rispetto alla quale sia già stata proposta istanza di riesame a suo tempo respinta, qualora escluda l'intervento di fatti nuovi atti a modificare l'originario quadro, non ha alcuno specifico onere di motivazione, né in ordine ai gravi indizi di colpevolezza, né in ordine alle esigenze cautelari, quali in precedenza ritenuti.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 273 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 273 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 274 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 299 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 299 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)