Sez. 1, Ordinanza n. 1709 del 12/11/1974 Cc. (dep. 13/06/1975) Rv. 130223 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - APPARTENENTI AD ASSOCIAZIONI MAFIOSE - NOZIONE DI ASSOCIAZIONE MAFIOSA.*
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - APPARTENENTI AD ASSOCIAZIONI MAFIOSE - NOZIONE DI ASSOCIAZIONE MAFIOSA.*
Per 'associazione mafiosà , agli effetti dell'art 1 legge 31 maggio 1965, n 575, deve intendersi ogni raggruppamento di persone che, con mezzi criminosi, si proponga di assumere o mantenere il controllo di zona, gruppi, o attivita produttive attraverso l'intimidazione sistematica e l'infiltrazione di propri membri in modo da creare una situazione di assoggettamento e di omerta che renda impossibili od altamente difficili le normali forme di intervento punitivo dello stato. Pertanto la zona territoriale in cui il gruppo o la organizzazione opera e la stessa denominazione che nella zona medesima l'attivita di questo tipo tradizionalmente assume sono inconferenti ai fini dell'applicazione della legge in esame poiche e determinante soltanto il livello di pericolosita sociale che il fenomeno esprime.*
Riferimenti normativi: Legge 31/05/1965 num. 575 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)