Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 12124 del 13/06/2016 (Rv. 640318 - 01)
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ COOPERATIVE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI, TIPI: A RESPONSABILITÀ LIMITATA E NON LIMITATA) | Società cooperativa edilizia - Clausola compromissoria contenuta nel solo statuto societario - Ambito di applicazione - Controversia attinente al trasferimento immobiliare - Esclusione - Fondamento.
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ COOPERATIVE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI, TIPI: A RESPONSABILITÀ LIMITATA E NON LIMITATA)
La clausola compromissoria contenuta nello statuto di una cooperativa edilizia avente per oggetto sociale la costruzione di alloggi da assegnare ai soci si applica alle sole controversie endosocietarie, sicché, in assenza di espressa previsione statutaria ovvero di autonoma clausola nell'atto di prenotazione o di assegnazione ovvero in quello di trasferimento immobiliare, non si estende alla controversia relativa al trasferimento di proprietà, giacché il socio di una cooperativa edilizia è titolare di due distinti, seppur collegati, rapporti, uno di carattere associativo, derivante dall'adesione al contratto sociale, l'altro originante dal contratto bilaterale di scambio, la cui causa è del tutto omogenea a quella della compravendita.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1341 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2511, Cod. Civ. art. 2520
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)