Guarentigie della Magistratura
Testo in vigore al
Art. 24 Composizione della Corte disciplinare
1. La Corte disciplinare ha. Sede in Roma ed e' composta dal primo presidente della Corte Suprema di cassazione, che la presiede, e da otto componenti, residenti in Roma, eletti secondo le norme di cui al precedente art. 8, e con le modalita' da stabilirsi con regolamento.
2. I componenti elettivi durano in carica due anni, e devono essere quattro primi presidenti di Corte d'appello o presidenti di sezione di Cassazione, due procuratori generali di Corte di appello o avvocati generali di Cassazione, e due consiglieri di Cassazione o magistrati di grado equiparato. Appartenenti uno alla carriera giudicante ed uno alla requirente.
3. In caso di mancanza o di impedimento del presidente, ne fa le veci il piu' anziano fra i componenti di grado terzo appartenente alla carriera giudicante.
4. Gli otto magistrati che, per i suffragi raccolti, seguono quelli risultati eletti, sono chiamati a sostituire i componenti che cessano dalla carica durante il biennio.
5. La sostituzione ha luogo secondo lordine della graduatoria formata in base ai suffragi raccolti, compatibilmente con il grado e le funzioni che il magistrato deve rivestire ai sensi del primo e del secondo comma del presente articolo.
6. Alla scadenza del biennio cessano dalla carica anche i componenti che hanno sostituito altri nel corso del biennio stesso.
7. Le funzioni di segretario della Corte disciplinare sono esercitate dal segretario o dal vice segretario del Consiglio superiore della magistratura.
Art. 25 Corte disciplinare - Costituzione del Collegio giudicante
1. La Corte disciplinare delibera col numero di cinque votanti, compreso il presidente.
2. Nei procedimenti a carico di magistrati del pubblico ministero, due almeno dei componenti devono appartenere al pubblico ministero.
3. Nella costituzione del Collegio sono preferiti i componenti piu' elevati in grado, e, a parita' di grado, i piu' anziani.
4. I componenti aventi grado di consigliere di Cassazione od equiparati non possono far parte del Collegio quando il procedimento concerne un magistrato di grado superiore.
Art. 26 Pubblico ministero nei giudizi disciplinari
1. Le funzioni di pubblico ministero sono esercitate Tal procuratore generale presso la Corte d'appello o dal procuratore generale presso la Corte Suprema di cassazione, o da chi ne fa le veci, rispettivamente per i giudizi devoluti ai Consigli giudiziari o alla Corte disciplinare.
2. E' ammessa la delega, volta per volta, ad altro magistrato requirente di grado non inferiore al 6° nel primo e al 4° nel secondo caso.
Capo IV. Del procedimento disciplinare.
Art. 27
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 23 FEBBRAIO 2006, N. 109
Art. 28
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 23 FEBBRAIO 2006, N. 109
Art. 29
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 23 FEBBRAIO 2006, N. 109
Art. 30
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 23 FEBBRAIO 2006, N. 109
Art. 31
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 23 FEBBRAIO 2006, N. 109
Art. 32
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 23 FEBBRAIO 2006, N. 109
Art. 33
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 23 FEBBRAIO 2006, N. 109
Art. 34
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 23 FEBBRAIO 2006, N. 109
Art. 35
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 23 FEBBRAIO 2006, N. 109
Art. 36
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 23 FEBBRAIO 2006, N. 109
Art. 37
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 23 FEBBRAIO 2006, N. 109
Art. 38
LA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL
PRESENTE ARTICOLO
Titolo III. Disposizioni varie e transitorie
Art. 39 Funzioni del pubblico ministero
1. L'art. 69 dell'Ordinamento giudiziario approvato con R. decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e' sostituito dal seguente:
"Il pubblico ministero esercita, sotto la vigilanza del Ministro per la grazia e giustizia, le funzioni che la legge gli attribuisce".
Art. 40 Ammissioni straordinarie nella magistratura delle Corti
1. Il secondo comma dell'art. 122 dell'Ordinamento giudiziario approvato con R. decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e' sostituito dal seguente:
"Per la nomina occorre il motivato parere conforme del Consiglio superiore della magistratura, a sezioni unite".
E' soppresso il terzo comma del suddetto art. 122.
Art. 41 Promozioni al grado 3°
1. L'art. 188 dell'Ordinamento giudiziario approvato con R. decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e' sostituito dal seguente:
Le promozioni a primo presidente di Corte di appello e gradi parificati sono conferite, su proposta del Ministro per la grazia e giustizia, e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, a magistrati aventi almeno cinque anni di grado di consigliere di Corte di cassazione od equiparato scelti fra coloro che, per il modo col quale hanno esercitato le loro funzioni, per i precedenti di carriera, e per speciali incarichi assolti, risultano non solo distinti per cultura giuridica, ma anche particolarmente adatti a funzioni direttive.
La proposta del Ministro per la grazia e giustizia deve essere preceduta dal parere motivato del Consiglio superiore della magistratura".
Art. 42 Applicazione di magistrati inamovibili
1. Fino al 31 dicembre 1947 e' data facolta' al Ministro per la grazia e giustizia di disporre, per esigenza di servizio, l'applicazione, anche senza il loro consenso, di magistrati di grado non superiore a consigliere di Corte di appello od equiparato a posti vacanti od occupati da magistrati che non prestino effettivo servizio, ed ai quali non sia possibile provvedere diversamente.
2. Per tali applicazioni che non possono avere durata superiore a sei mesi, e che possono essere rinnovate per eguale periodo, e' necessaria la proposta, anche non nominativa, del capo di Corte alla cui dipendenza il magistrato deve prestare servizio durante l'applicazione.
Art. 43 Abrogazione di disposizioni contrarie o incompatibili
1. Sono abrogati i titoli sesto, settimo ed ottavo dell'Ordinamento giudiziario approvato con R. decreto 30 gennaio 1941, n. 12, ed ogni altra disposizione contraria od incompatibile con quelle del presente decreto.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.
Dato a Roma, addi' 31 maggio 1916
UMBERTO
DE GASPERI - TOGLIATTI - CORBINO
Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato atta Corte dei conti, addi' 9 giugno 1946
Atti dei Governo, registro n. 10, foglio n. 283. - FRASCA