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Sez. 5, Sentenza n. 7235 del 01/06/2000 (Rv. 537102 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - PRESENTAZIONE DEL RICORSO - COPIA DEL RICORSO - TRASMISSIONE ALL'UFFICIO DELLA COPIA DEL RICORSO | Tempestività del ricorso - Adempimenti necessari - Copia del ricorso - Consegna o spedizione all'ufficio tributario nel termine perentorio di sessanta giorni - Necessità ai fini della instaurazione del rapporto processuale - Notizia della controversia comunque ricevuta dall'ufficio dopo la scadenza di detto termine - Equipollenza - Esclusione.
Stato
decisa il 2000-06-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/537102-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - PRESENTAZIONE DEL RICORSO - COPIA DEL RICORSO - TRASMISSIONE ALL'UFFICIO DELLA COPIA DEL RICORSO

La proposizione del ricorso alla Commissione Tributaria di primo grado ai sensi dell'art. 17 d.P.R. n. 636 del 1972, come sostituito dall'art. 8 d.P.R. n. 739 del 1981, richiede, a pena di inammissibilità del ricorso stesso, la consegna o spedizione di copia dell'atto introduttivo all'ufficio tributario nel termine perentorio di sessanta giorni, senza che possa considerarsi equipollente del predetto adempimento, ai fini della valida instaurazione del rapporto processuale, la notizia della controversia comunque ricevuta dall'ufficio dopo la scadenza del termine indicato.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 636 art. 17 CORTE COST., DPR 11/03/1981 num. 739 art. 8

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)