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Sez. 2 - , Sentenza n. 14708 del 10/07/2020 (Rv. 658472 - 01)

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - ORGANI SOCIALI - COLLEGIO SINDACALE - DOVERI - IN GENERE | Intermediazione finanziaria - Doveri dei sindaci - Obbligo di relazionare all'assemblea circa la "correttezza sostanziale" delle operazioni con parti correlate - Sussistenza.
Stato
decisa il 2020-07-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/658472-01

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - ORGANI SOCIALI - COLLEGIO SINDACALE - DOVERI - IN GENERE

In tema di sanzioni amministrative per violazione delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, sebbene non rientri tra i doveri dei sindaci interloquire sulla opportunità delle operazioni con parti correlate e sulle prospettive vantaggiose o meno delle stesse, cionondimeno i medesimi non possono limitarsi ad una verifica estrinseca del rispetto delle procedure legali, avendo l'obbligo di relazionare all'assemblea circa le criticità emerse per difetto di "correttezza sostanziale" delle dette operazioni e per mancanza di indipendenza dell'"advisor", risultante dalle emergenze, e la non conformità della procedura allo scopo di legge, che è quello d'impedire silenti "svuotamenti societari".

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2391 bis, Cod. Civ. art. 2403, Cod. Civ. art. 2429, Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 149 com. 1 lett. A, Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 195

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)