Sez. 1, Sentenza n. 11958 del 02/12/1993 (Rv. 484592 - 01)
Tributi (in generale) - Contenzioso tributario (Disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - Procedimento - In genere | Processo tributario - Oggetto - Lacune dell'accertamento iniziale - Eliminazione nel corso del processo - Ammissibilità - Condizione.
Tributi (in generale) - Contenzioso tributario (Disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - Procedimento - In genere
Il processo tributario non instaura un giudizio limitato al riscontro della perfezione dell'atto iniziale con cui la Finanza fa valere la sua pretesa, bensì ha ad oggetto l'indagine sulla sostanziale fondatezza di essa, comportando non un giudizio di puro annullamento su singoli atti, ma un giudizio a cognizione piena sull'intero rapporto tra Finanza e contribuente. A ciò consegue che quando il contribuente sia stato posto (nella specie, con l'avviso di liquidazione) in grado di conoscere la pretesa della Finanza e di contrastarla, ben possono eventuali lacune dell'accertamento iniziale essere ovviate nel corso del processo mediante le opportune prove offerte, ad integrazione, dall'Amministrazione delle Finanze.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 636 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)