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Sez. 2, Sentenza n. 4707 del 18/07/1980 (Rv. 408524 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - MEMORIE DI PARTE - FUNZIONI - INCLUSIONE DI MOTIVI NUOVI O SPECIFICAZIONE DEI MOTIVI GENERICI - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1980-07-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/408524-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - MEMORIE DI PARTE - FUNZIONI - INCLUSIONE DI MOTIVI NUOVI O SPECIFICAZIONE DEI MOTIVI GENERICI - INAMMISSIBILITA.*

I motivi per i quali si chiede la Cassazione della sentenza impugnata debbono essere enunciati nel ricorso, avendo essi lo scopo di fissare immutabilmente l'ambito dell'impugnazione, laddove le memorie illustrative, consentite dall'art 378 cod proc civ non hanno altra funzione se non quella di chiarire le ragioni esposte a sostegno dei motivi enunciati nel ricorso, e come non possono specificare quelli che in maniera vaga o indeterminata siano stati appena accennati nel ricorso medesimo, cosi non possono contenere nuovi motivi o illustrare nuove questioni che non siano rilevabili d'ufficio. (Conf 1320/75; (Conf 2313/73).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 366, Cod. Proc. Civ. art. 378

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)