Sez. 1, Sentenza n. 289 del 08/10/1981 Ud. (dep. 16/01/1982) Rv. 151568 - 01
SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - CIRCOSTANZE ATTENUANTI GENERICHE - DINIEGO FONDATO SU UNA SOLA CIRCOSTANZA AFFERENTE ALLE MODALITÀ DELL'AZIONE CRIMINOSA O ALLA PERSONALITÀ DELL'IMPUTATO - LEGITTIMITÀ - FATTISPECIE.*
SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - CIRCOSTANZE ATTENUANTI GENERICHE - DINIEGO FONDATO SU UNA SOLA CIRCOSTANZA AFFERENTE ALLE MODALITÀ DELL'AZIONE CRIMINOSA O ALLA PERSONALITÀ DELL'IMPUTATO - LEGITTIMITÀ - FATTISPECIE.*
Ai fini del diniego delle attenuanti generiche è sufficiente il richiamo d'una sola circostanza che attiene alle modalità dell'Azione criminosa o alla personalità dell'imputato. (nella specie si è ritenuto assolto l'Obbligo della motivazione col richiamo dei precedenti penali dell'imputato). (Conf: sez. Prima, 27 novembre 1962, serra; sez. Seconda, 23 aprile 1965, recchia, e numerose altre successive).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111 com. 1, Cod. Pen. art. 62 bis CORTE COST., Cod. Pen. art. 133 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 148 com. 3, Cod. Proc. Pen. art. 475 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)