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Sez. 1, Sentenza n. 2085 del 12/07/1974 (Rv. 370383 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - CONCORDATO TRIBUTARIO (ADESIONE DEL CONTRIBUENTE ALL'ACCERTAMENTO) - IN GENERE - NATURA UNILATERALE E NON NEGOZIALE - EFFETTI - CONTESTAZIONE DELL'AMMONTARE DEL TRIBUTO - PRECLUSIONE - CONTESTAZIONE DELLA LEGITTIMITA DELL'IMPOSIZIONE - AMMISSIBILITA - FATTISPECIE IN TEMA DI IMPOSTA DI SUCCESSIONE.*
Stato
decisa il 1974-07-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/370383-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - CONCORDATO TRIBUTARIO (ADESIONE DEL CONTRIBUENTE ALL'ACCERTAMENTO) - IN GENERE - NATURA UNILATERALE E NON NEGOZIALE - EFFETTI - CONTESTAZIONE DELL'AMMONTARE DEL TRIBUTO - PRECLUSIONE - CONTESTAZIONE DELLA LEGITTIMITA DELL'IMPOSIZIONE - AMMISSIBILITA - FATTISPECIE IN TEMA DI IMPOSTA DI SUCCESSIONE.*

Atteso il carattere unilaterale, e non negoziale, del concordato tributario, l'adesione del contribuente preclude le contestazioni sullo ammontare del tributo, ma non anche, quando non sia gia insorta una contestazione, quelle relative alla legittimita dei presupposti dell'imposizione tributaria. (nella specie e stato ritenuto che l'adesione al concordato non inibiva agli eredi di sostenere l'illegittimita dell'accertamento di maggior valore della quota sociale, sul rilievo che oggetto della successione era stata non la detta quota, bensi un diritto di credito, non assoggettabile a procedura di accertamento di maggior valore, ma tassabile nel suo ammontare secondo il valore nominale). (V 3499'68, mass n 336649).*

Riferimenti normativi: Legge 05/01/1956 num. 1 art. 4, DPR 29/01/1958 num. 645 art. 34 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)