Sez. L, Sentenza n. 4179 del 17/06/1983 (Rv. 429123 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - DECRETO DI FISSAZIONE DELLA UDIENZA - NOTIFICAZIONE - TERMINE - CARATTERE PERENTORIO - ESCLUSIONE - INOSSERVANZA - DECADENZA - INSUSSISTENZA - CONDIZIONE - MANCATA OSSERVANZA DEI TERMINI DI CUI AL TERZO COMMA DELL'ART. 435 COD. PROC. CIV. - MANCATA COSTITUZIONE DELL'APPELLATO - DISCIPLINA EX ART. 291 PRIMO COMMA COD. PROC. CIV. - APPLICABILITÀ.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - DECRETO DI FISSAZIONE DELLA UDIENZA - NOTIFICAZIONE - TERMINE - CARATTERE PERENTORIO - ESCLUSIONE - INOSSERVANZA - DECADENZA - INSUSSISTENZA - CONDIZIONE - MANCATA OSSERVANZA DEI TERMINI DI CUI AL TERZO COMMA DELL'ART. 435 COD. PROC. CIV. - MANCATA COSTITUZIONE DELL'APPELLATO - DISCIPLINA EX ART. 291 PRIMO COMMA COD. PROC. CIV. - APPLICABILITÀ.*
Nel rito del lavoro, i termini di cui ai commi secondo e terzo dell'art. 435 cod. proc. civ., concessi rispettivamente allo appellante per la notificazione del ricorso e del decreto di fissazione di udienza ed all'appellato per la preparazione della sua difesa, non hanno carattere perentorio e perciò la loro inosservanza non comporta alcuna decadenza, fermo restando peraltro che ove si tratti di inosservanza del secondo di tali termini e l'appellato non si sia costituito, può farsi luogo all'applicazione dell'art. 291 cod. proc. civ. (con assegnazione di un nuovo termine per la notificazione del ricorso), mentre la Costituzione di quest'ultimo, sana anche il vizio derivante da tale inosservanza, il quale attiene non all'atto introduttivo, ma alla notificazione del medesimo. (V 763/81, mass n 411241; (V 3399/78, mass n 392844; (V 710/77, mass n 384288).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 435 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)