Sez. L, Sentenza n. 5219 del 13/06/1987 (Rv. 453813 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI - TRATTAMENTO DI INTEGRAZIONE SALARIALE - SOSTITUZIONE DELLA INDENNITÀ GIORNALIERA DI MALATTIA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI - TRATTAMENTO DI INTEGRAZIONE SALARIALE - SOSTITUZIONE DELLA INDENNITÀ GIORNALIERA DI MALATTIA.*
Anche se l'art. 3 legge 8 agosto 1972 n. 464, disponendo che il trattamento di integrazione salariale sostituisce l'indennità giornaliera di malattia, si riferisce soltanto alla cassa integrazione straordinaria, mentre analoga disposizione non è prevista per la cassa integrazione ordinaria, tuttavia, quando l'intervento ordinario della cassa si riferisce ad un'ipotesi di sospensione dell'attività produttiva, e non già di mera riduzione dell'orario lavorativo, sussiste una piena identità di ratio, che consente di estendere a quest'ultima ipotesi la regola stabilita per la cassa integrazione straordinaria e cioè quella che il trattamento di integrazione salariale sostituisce l'indennità giornaliera di malattia, nonché l'eventuale integrazione contrattualmente prevista. (Conf 2840/86, mass n 445877).*
Riferimenti normativi: Legge 08/08/1972 num. 464 art. 3 CORTE COST., Legge 20/05/1975 num. 164 art. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)