Sez. 1, Sentenza n. 4374 del 27/07/1985 (Rv. 441835 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA - AMMISSIONE - IN GENERE - CONDIZIONI - VALUTAZIONE - POTERI DEI CREDITORI.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA - AMMISSIONE - IN GENERE - CONDIZIONI - VALUTAZIONE - POTERI DEI CREDITORI.*
L'ammissione dell'imprenditore alla procedura di amministrazione controllata, a norma degli artt. 187-188 della legge fallimentare, postula il positivo riscontro non soltanto delle condizioni soggettive ed oggettive di cui ai nn. 1, 2 e 3 del primo comma dell'art. 160 della citata legge (cui rinvia il primo comma dell'art. 187), ma anche dei requisiti di merito, sul carattere temporaneo delle difficoltà economiche dell'istante, sulle possibilità del loro superamento mediante la procedura stessa e sulla meritevolezza del beneficio, mentre deve escludersi che la valutazione di tali requisiti resti affidata ai creditori, il cui intervento è previsto solo in un momento successivo al provvedimento di ammissione (art. 189 della legge fallimentare). (V 7050/82, mass n 424717).*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 160 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 160 CORTE COST., Legge Falliment. art. 187 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 187 CORTE COST., Legge Falliment. art. 188, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 188, Legge Falliment. art. 189 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 189 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)