Sez. 3, Ordinanza n. 7759 del 31/03/2026 (Rv. 678283-01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DI DOCUMENTI NUOVI | Giudizio di cassazione - Produzione di documenti - Ammissibilità - Limiti - Documento relativo alla fondatezza nel merito della pretesa - Esclusione - Revocazione straordinaria - Esperibilità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DI DOCUMENTI NUOVI
Nel giudizio di cassazione, è ammissibile la produzione di documenti non prodotti in precedenza solo ove essi attengano alla nullità della sentenza impugnata o all'ammissibilità processuale del ricorso o del controricorso ovvero al maturare di un successivo giudicato, e non invece alla fondatezza nel merito della pretesa, per far valere i quali, se rinvenuti dopo la scadenza dei termini, la parte che ne assuma la decisività può esperire esclusivamente il rimedio della revocazione straordinaria ex art. 395, n. 3, c.p.c..
Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 395 lett. 3)
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)