Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 9 del 2001
Massime (2)
Massima n. 26009
- Conflitto di attribuzione tra poteri dello stato
- Atto di promovimento
- Ordinanza dell'autorità ricorrente
- Idoneità alla valida instaurazione del giudizio.
Leggi la massima
La forma dell'ordinanza utilizzata per proporre ricorso, da parte dell'autorità giurisdizionale ricorrente (nel caso in questione, dalla Corte d'appello di Roma) deve ritenersi idonea per una valida instaurazione del conflitto tra poteri dello Stato, sempreché sussistano sostanzialmente i requisiti richiesti. - In senso conforme, v. sentenze nn. 10, 11 e 82/2000.
Massima n. 26013
- Parlamento
- Immunità parlamentari
- Procedimento penale a carico di un parlamentare, per il reato di diffamazione a mezzo stampa
- Deliberazione di insindacabilità della camera di appartenenza
- Ricorso della corte d'appello di roma per conflitto di attribuzione tra poteri dello stato
- Delibazione preliminare di ammissibilità
- Sussistenza dei requisiti soggettivo e oggettivo
- Ammissibilità del conflitto
- Comunicazione e notificazione conseguenti.
Leggi la massima
È ammissibile il conflitto di attribuzione proposto dalla Corte d'appello di Roma, nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla deliberazione del 23 marzo 1999 con la quale quest'ultima ha dichiarato insindacabili le opinioni di un proprio componente in quanto ritenute esercizio delle funzioni parlamentari. Sussistono, infatti, i requisiti soggettivo e oggettivo richiesti dalle norme per l'ammissibilità del ricorso: per un verso, essendo legittimati ad esser parti del conflitto sia la Corte d'appello ricorrente, in quanto organo giurisdizionale esplicante le proprie funzioni in condizioni di piena indipendenza, sia la Camera dei deputati, competente a dichiarare definitivamente la propria volontà in ordine alla applicabilità dell'art. 68, primo comma, della Costituzione; per altro verso, essendo denunciata dalla ricorrente la lesione della propria sfera di attribuzioni, costituzionalmente garantita, in conseguenza della predetta deliberazione parlamentare. - Cfr., per fattispecie di ammissibilità di conflitti tra poteri dello Stato, ordinanze nn. 91, 150 e 389/2000.
Norme impugnate
- deliberazione della Camera dei deputati 23 novembre 1999
Parametri
- art. 101, comma 2, Cost.
- art. 26 norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
- art. 68, comma 1, Cost.
- art. 104, comma 1, Cost.
- art. 24, comma 1, Cost.
- art. 37 legge 11 marzo 1953, n. 87
- art. 3, comma 1, Cost.
- art. 102, comma 1, Cost.
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di ammissibilità del conflitto tra poteri dello Stato sorto a seguito della delibera della Camera dei deputati del 23 marzo 1999 relativa alla insindacabilità delle opinioni espresse dall'on. Vittorio Sgarbi nei confronti del dott. Giancarlo Caselli, promosso dalla Corte di appello di Roma - sezione terza penale, con ricorso depositato l'11 settembre 2000 ed iscritto al n. 167 del registro ammissibilità conflitti.
Udito nella camera di consiglio del 13 dicembre 2000 il giudice relatore Fernando Santosuosso.
punto 1
Ritenuto che, nell'ambito del giudizio d'appello avverso la sentenza di condanna dell'on. Vittorio Sgarbi per il reato di diffamazione aggravata a mezzo stampa nei confronti di Giancarlo Caselli, la Corte d'appello di Roma ha sollevato conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato contro la deliberazione della Camera dei deputati del 23 marzo 1999, con cui tale Assemblea ha dichiarato che i fatti per i quali l'on. Sgarbi è sottoposto al suddetto procedimento penale concernono opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni di parlamentare, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione;
che la Corte d'appello, dopo aver richiamato la giurisprudenza costituzionale relativa all'oggetto del conflitto di attribuzione ed al nesso funzionale che deve intercorrere tra le opinioni espresse e l'attività parlamentare, rileva come nel caso di specie non possa ravvisarsi alcun nesso di tal genere, "stante la non riscontrabilità di connessione con atti tipici della funzione parlamentare, in quanto non è possibile individuare ... un intento divulgativo di una scelta o, più in generale, di una attività politico-parlamentare". Al contrario, le dichiarazioni incriminate avrebbero "natura di insulto personale" e sarebbero scollegate ed estranee rispetto a qualunque valutazione politica, come sarebbe dimostrato "dalla loro genericità e dalla carenza di riferimenti a fatti concreti, specifici, determinati". Né "il fatto che si tratti di argomento politicamente rilevante e trattato in più occasioni da un deputato" comporterebbe di per sé "che ci si trovi in presenza di esercizio della funzione parlamentare, da ravvisare solo quando tale attività sia correlabile ad uno specifico atto tipico";
che pertanto, secondo la Corte d'appello, la deliberazione della Camera esorbiterebbe dall'ambito derogatorio consentito dall'art. 68 della Costituzione, con la conseguente violazione degli artt. 101, secondo comma, 102, primo comma, e 104, primo comma, della Costituzione - che assegnano la titolarità della funzione giurisdizionale alla magistratura e tutelano la legalità e l'indipendenza del suo esercizio - nonché degli artt. 3, primo comma, della Costituzione - per la disparità di trattamento che verrebbe introdotta tra cittadini e parlamentari - e 24, primo comma, della Costituzione - per l'impossibilità della parte lesa a fruire della tutela giurisdizionale, solo perché è stata offesa da un parlamentare.
punto 2
Considerato che, in questa fase del giudizio, a norma dell'art. 37, quarto comma, della legge n. 87 del 1953, la Corte costituzionale è chiamata a deliberare, senza contraddittorio, se "esiste la materia di un conflitto la cui risoluzione spetti alla sua competenza", restando impregiudicata ogni ulteriore decisione, anche in punto di ammissibilità;
che nella fattispecie sussistono i requisiti, soggettivo ed oggettivo, del conflitto (cfr., da ultimo, le ordinanze n. 91, n. 150 e n. 389 del 2000);
che infatti, quanto al primo, devono ritenersi legittimati ad essere parti del presente conflitto sia la Corte d'appello di Roma - essendo principio costantemente affermato da questa Corte che i singoli organi giurisdizionali, esplicando le loro funzioni in situazione di piena indipendenza, costituzionalmente garantita, sono da considerarsi legittimati, attivamente e passivamente, ad essere parti di conflitti di attribuzione - sia la Camera dei deputati - in quanto organo competente a dichiarare definitivamente la propria volontà in ordine all'applicabilità dell'art. 68, primo comma, della Costituzione;
che, quanto al profilo oggettivo, sussiste la materia del conflitto, dal momento che la ricorrente lamenta la lesione della propria sfera di attribuzioni, costituzionalmente garantita, da parte della citata deliberazione della Camera dei deputati;
che la forma dell'ordinanza, utilizzata per proporre il ricorso, deve ritenersi idonea per una valida instaurazione del conflitto - ove sussistano sostanzialmente i requisiti richiesti - come ripetutamente affermato da questa Corte (cfr., ex plurimis le sentenze n. 10, n. 11 e n. 82 del 2000);
che dal ricorso possono ricavarsi "le ragioni del conflitto" e "le norme costituzionali che regolano la materia", come richiesto dall'art. 26 delle norme integrative per i giudizi avanti la Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il conflitto di attribuzione proposto dalla Corte d'appello di Roma nei confronti della Camera dei deputati con il ricorso indicato in epigrafe;
Dispone:
a) che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione della presente ordinanza alla Corte d'appello di Roma, ricorrente;
b) che, a cura della ricorrente, il ricorso e la presente ordinanza siano notificati alla Camera dei deputati, in persona del suo Presidente, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione, per essere poi depositati presso la cancelleria della Corte entro venti giorni dalla notifica.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 2000.
Il Presidente: Santosuosso
Il redattore: Santosuosso
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 4 gennaio 2001.
Il cancelliere: Fruscella
Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze