Sez. U, Sentenza n. 2131 del 11/04/1981 (Rv. 412853 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PROCEDIMENTO IN GENERE - PRINCIPIO DELLA CONSUMAZIONE DELL'IMPUGNAZIONE EX ART 387 COD PROC CIV - INAPPLICABILITA - CONSEGUENZE.*
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PROCEDIMENTO IN GENERE - PRINCIPIO DELLA CONSUMAZIONE DELL'IMPUGNAZIONE EX ART 387 COD PROC CIV - INAPPLICABILITA - CONSEGUENZE.*
Al regolamento di giurisdizione, che non e un mezzo di impugnazione, ma uno strumento processuale diretto alla risoluzione preventiva e definitiva della questione di giurisdizione, non e applicabile il principio della consumazione dell'impugnazione dettato per il ricorso per Cassazione dall'art 387 cod proc civ, e pertanto l'avvenuta dichiarazione di improcedibilita del regolamento per Mancanza dell'istanza di trasmissione del fascicolo d'ufficio, non impedisce la reiterazione del regolamento stesso, sempre che ne sussista il presupposto di proponibilita (non ancora intervenuta decisione della causa di merito in primo grado).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 387
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)