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Sez. 5, Sentenza n. 21155 del 06/08/2008 (Rv. 604729 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - AMMORTAMENTI - BENI MATERIALI | Beni acquistati parzialmente con pubblici contributi - Calcolo delle quote di ammortamento - Riferimento al prezzo versato per l'acquisto - Necessità - Limiti dell'ammortamento - Riferimento alle somme versate dal contribuente - Necessità.
Stato
decisa il 2008-08-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/604729-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - AMMORTAMENTI - BENI MATERIALI

In tema di Imposte sui redditi, e con riferimento alla determinazione del reddito di impresa, l'art. 76 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, anche nel testo anteriore alle modifiche introdotte dall'art. 21, comma quarto, lett. a), della legge 27 dicembre 1997, n. 449, non consente l'ammortamento di beni strumentali acquistati con pubblici contributi, per evitare una duplicazione dei vantaggi generati dai contributi stessi. Il contribuente, quindi, potrà procedere soltanto all'ammortamento di beni (o di quote di essi) acquistati con denaro proprio. Nel caso in cui il bene sia stato acquistato con denaro parzialmente proprio, la somma deducibile ogni anno a titolo di ammortamento deve essere calcolata su tutto il prezzo versato, ma l'ammortamento dovrà, comunque, arrestarsi quando siano dedotte tutte le somme versate di tasca propria dal contribuente.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 75, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 76, Legge 27/12/1997 num. 449 art. 21

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)