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Natura e compiti dell'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio e riordinamento del trattamento pensionistico integrativo a favore degli agenti e dei rappresentanti di commercio

Testo in vigore al

Art. 10 Pensioni di vecchiaia

1. Gli agenti ed i rappresentanti di commercio che abbiano compiuto il 60° anno di eta' se uomini e il 55° anno di eta' se donne e che abbiano maturato almeno 15 anni di anzianita' contributiva sul proprio conto personale acquisiscono il diritto ad una pensione annua di vecchiaia reversibile. La pensione e' pari a tanti quarantesimi del 70 per cento della piu' elevata tra le medie annue delle "provvigioni liquidate", per le quali siano stati effettivamente versati i contributi obbligatori o volontari, calcolata per ognuno dei periodi di tre anni consecutivi compresi nel decennio precedente l'ultimo versamento, per quanti sono gli anni di anzianita' contributiva fino ad un massimo di 40 quarantesimi.

2. Qualora nell'ultimo decennio di cui sopra non sussista alcun periodo di tre anni consecutivi coperti da contributi obbligatori o volontari, la pensione di vecchiaia e' pari al 70 per cento della media annuale delle "provvigioni liquidate" negli ultimi tre anni, anche non consecutivi, precedenti l'ultimo versamento.

3. Qualora la determinazione della media annua delle "provvigioni liquidate" risultante dall'applicazione dei criteri fissati nel presente articolo sia meno favorevole per l'agente o per il rappresentante di commercio rispetto a quella determinabile in applicazione delle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1968, n. 758, si provvede alla determinazione della media annua delle "provvigioni liquidate" secondo quanto previsto da queste ultime norme.

4. Gli agenti ed i rappresentanti di commercio che intendano esercitare il diritto di cui ai commi precedenti devono presentare domanda con le modalita' previste dal regolamento di esecuzione, e devono rimettere all'ENASARCO la documentazione da questo richiesta.

5. Qualora la domanda venga presentata entro un anno dalla data del conseguimento del diritto, la pensione decorre, con pagamento degli arretrati, senza interessi, dal primo giorno del mese successivo a quello del conseguimento del diritto.

6. Gli agenti ed i rappresentanti di commercio che presentino domanda di pensione dopo un anno dalla data di cui al comma precedente hanno diritto alla pensione che sarebbe loro spettata all'atto del conseguimento del diritto maggiorata, in relazione ad ogni anno compiuto di ritardo, in base ai coefficienti di cui alla allegata tabella A. In tal caso la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.6

Art. 11 Revisione delle pensioni liquidate

1. In caso di maturazione di contributi afferenti il periodo precedente la data del conseguimento del diritto a pensione, ma effettivamente versati all'ENASARCO dopo tale data, si procede alla fine di ciascun biennio alla revisione della pensione gia' liquidata, imputando ciascun versamento all'anno di riferimento e ricalcolando le medie triennali. Qualora risulti modificata la media assunta come base di calcolo, e' liquidata una nuova pensione con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello del versamento che ha determinato la modificazione.

Art. 12 Supplemento di pensione

1. Qualora a favore degli agenti e dei rappresentanti di commercio che abbiano conseguito il diritto a pensione venga istituita una nuova posizione assicurativa sia in dipendenza della prosecuzione di precedenti rapporti di agenzia sia per l'instaurazione di nuovi rapporti di agenzia, dopo due anni dalla data di conseguimento di detto diritto a pensione, gli agenti ed i rappresentanti di commercio possono chiedere la liquidazione di un supplemento di pensione; tale supplemento e' pari in ogni casi a due quarantesimi del 70 per cento della meta' di tutte le "provvigioni liquidate" nel biennio, in relazione alle quali siano stati effettivamente versati i contributi nel biennio stesso.

2. Alla fine di ciascun biennio si provvede alla liquidazione di eventuali ulteriori supplementi di pensione ed alla revisione dei supplementi precedentemente liquidati qualora vengano accreditati nuovi contributi per il biennio gia' liquidato. La decorrenza della pensione revisionata e' fissata dal primo giorno del mese successivo a quello del versamento del contributo.

Art. 13 Pensione di invalidita' permanente totale

1. Gli agenti ed i rappresentanti di commercio che abbiano subito una invalidita' permanente e assoluta, comportante lo scioglimento di tutti i contratti di agenzia o rappresentanza commerciale, e che possano far valere almeno cinque anni di anzianita' contributiva di cui uno nell'ultimo quinquennio, acquisiscono il diritto ad una pensione annua di invalidita' reversibile pari a tanti quarantesimi del 70 per cento della piu' elevata tra le medie annue delle "provvigioni liquidate", per le quali siano stati effettivamente versati i contributi, calcolate per ognuno dei periodi di tre anni consecutivi compresi nell'ultimo quinquennio, per quanti sono gli anni di anzianita' contributiva fino ad un massimo di quaranta quarantesimi.

2. Qualora nell'ultimo quinquennio di cui sopra non sussista alcun periodo di tre anni consecutivi coperti da contributi, obbligatori o volontari, la pensione di invalidita' e' pari al 70 per cento della media annuale delle "provvigioni liquidate" negli ultimi tre anni, anche non consecutivi, precedenti l'invalidita'.

3. E' applicabile per le pensioni di invalidita' permanente totale quanto previsto dal terzo comma dell'articolo 10 della presente legge per le pensioni di vecchiaia.

4. Per la presentazione della domanda si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10.

5. La pensione di invalidita' decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda. Ad essa e' applicabile il meccanismo di revisione di cui all'articolo 11.

Art. 14 Pensione di invalidita' permanente parziale

1. Gli agenti ed i rappresentanti di commercio che abbiano subito una invalidita' permanente, in misura pari almeno al 65 per cento della loro capacita' di guadagno in qualita' di agenti o rappresentanti e che possano far valere almeno cinque anni di anzianita' contributiva di cui almeno uno nell'ultimo quinquennio, hanno diritto ad una pensione di invalidita' calcolata come nell'articolo precedente, ridotta in proporzione al grado di riduzione della capacita' lavorativa.

2. Per la presentazione della domanda, la decorrenza e la revisione della pensione valgono le disposizioni di cui ai commi terzo e quarto dell'articolo precedente.

3. Il pensionato di invalidita' permanente parziale ha diritto ai supplementi di pensione secondo i criteri previsti dall'articolo 12.

Art. 15 Revisione della pensione di invalidita

1. Qualora lo stato di invalidita' pensionabile si modifichi, restando peraltro in grado superiore al 65 per cento, si procede alla proporzionale modificazione della pensione di invalidita'.

2. Il diritto alla pensione di invalidita' cessa allorche' il grado di invalidita' si riduce al di sotto del 65 per cento.

Art. 16 Accertamento dello stato di invalidita

1. L'accertamento dello stato di invalidita' e' effettuato dall'ENASARCO.

2. La decisione su ogni contestazione relativa all'accertamento dello stato di invalidita' e' demandata in sede amministrativa e sanitaria ad un collegio di tre medici, due dei quali designati rispettivamente dall'ENASARCO e dall'iscritto ed il terzo nominato dai primi due o, in difetto, dal medico provinciale della provincia ove lo iscritto ha la sua residenza.

3. L'accertamento del collegio medico e' definitivo.

4. Qualora, a richiesta dell'agente o del rappresentante di commercio, si proceda alla costituzione del collegio medico e questo non riconosce l'invalidita', le relative spese, nella misura di un terzo sono a carico del richiedente.

5. L'ENASARCO ha la facolta' di sottoporre il pensionato per invalidita' a visite periodiche tendenti ad accertare il permanere dello stato di invalidita'. Il rifiuto a sottoporsi a tali visite e' motivo sufficiente per sospendere il pagamento delle rate di pensione.

Art. 17 Trasformazione della pensione di invalidita' nella pensione di vecchiaia

1. All'atto del raggiungimento del 60°, anno di eta' se uomini e del 55° anno di eta' se donne, e sempreche' sussista nel complesso il requisito di 15 anni di anzianita' contributiva, gli agenti ed i rappresentanti di commercio hanno diritto alla pensione piu' elevata tra quella di invalidita' gia' in godimento e quella di vecchiaia calcolata ai sensi dell'articolo 10 con riferimento all'intero periodo di iscrizione.

Art. 18 Pensione indiretta ai superstiti

1. In caso di morte dell'agente o del rappresentante di commercio non pensionato nei cui confronti sussisteva il requisito di almeno 15 anni di anzianita' contributiva o, alternativamente, di almeno 5 anni di anzianita' contributiva di cui uno nel quinquennio precedente il decesso, spetta ai superstiti indicati nell'articolo 20 una pensione annua indiretta pari a tanti quarantesimi del 70 per cento della piu' elevata tra le medie annue delle "provvigioni liquidate" determinate ai sensi dell'articolo 10, primo comma, o, in mancanza, della media di cui all'articolo 10, secondo comma, per quanti sono gli anni di
contribuzione e commisurata alle aliquote riportate dall'articolo 21.

2. E' applicabile per la pensione indiretta ai superstiti quanto
previsto dal terzo comma dell'articolo 10 della presente legge per le pensioni di vecchiaia.

3. Fermo restando il requisito dell'anzianita' contributiva minima di cui al primo comma, qualora nel quinquennio precedente la data della morte dell'agente o del rappresentante di commercio risultino versati almeno due anni di contribuzione anche non continuativi, spetta cumulativamente ai superstiti una pensione indiretta che non puo' essere inferiore ai 15 quarantesimi del 70 per cento della media di cui all'articolo 10, primo comma o, in mancanza, della media di cui all'articolo 10, secondo comma; e' salva in ogni caso l'applicazione del minimo di pensione di cui all'articolo 26.

Art. 19 Pensione di reversibilita' ai superstiti

1. Ai superstiti, indicati nell'articolo 20, dell'agente o del rappresentante di commercio pensionato per invalidita' o vecchiaia spetta una pensione di reversibilita' commisurata alle aliquote riportate nello stesso articolo 21 della pensione goduta dall'agente o dal rappresentante di commercio.

2. Qualora successivamente al collocamento in pensione di vecchiaia dell'agente o del rappresentante di commercio sia stata istituita una nuova posizione assicurativa, la base per il computo della pensione di reversibilita' e' determinata dalla pensione in godimento aumentata del supplemento che sarebbe stato corrisposto all'agente e al rappresentante di commercio stessi ai sensi dell'articolo 12.

3. La pensione di reversibilita' spettante cumulativamente ai superstiti non puo' essere comunque inferiore ai 15 quarantesimi del 70 per cento della media di cui al primo comma dell'articolo 10, o, in mancanza, della media di cui al secondo comma dell'articolo 10.

4. E' applicabile per la pensione di reversibilita' ai superstiti quanto previsto dal terzo comma dell'articolo 10 della presente legge per le pensioni di vecchiaia.

Art. 20 Superstiti

1. Hanno diritto a pensione indiretta o di reversibilita' ai sensi degli articoli 18 e 19:

  1. a) il coniuge superstite purche' non sia stata pronunciata sentenza di separazione legale per colpa dello stesso. Quando il superstite sia il marito, il suo diritto a pensione e' subordinato altresi' alle condizioni che egli sia stato convivente a carico della moglie e che, alla data della morte di quest'ultima, egli risulti inabile al lavoro;3

  2. b) i figli di eta' inferiore ai 18 anni ed i figli di qualunque eta' riconosciuti inabili al lavoro ed a carico dell'agente o del rappresentante di commercio al momento del decesso di questo. Per i figli superstiti che risultino a carico dell'agente o del rappresentante di commercio al momento del decesso e non prestino lavoro retribuito, il predetto limite di eta' e' elevato a 21 anni qualora frequentino una scuola media o professionale e per tutta la durata del corso legale, ma non oltre il 26° anno di eta', qualora frequentino l'universita'.
    Si intendono equiparati ai figli legittimi o legittimati i figli adottivi e gli affiliati, quelli naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, quelli nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge, nonche' i minori regolarmente affidati dagli organi competenti a norma di legge;

  3. c) i genitori di eta' superiore ai 65 anni, che non siano titolari di pensione e che alla data della morte dell'agente o del rappresentante di commercio risultino a suo carico, qualora alla data medesima non vi siano ne' coniuge, ne' figli superstiti o, pur esistendo, non abbiano titolo alla pensione. Si intendono equiparati ai genitori gli adottanti, gli affilianti, il patrigno e la matrigna, nonche' le persone alle quali l'agente o il rappresentante di commercio fu affidato;

  4. d) i fratelli celibi e le sorelle nubili, qualora non vi siano genitori superstiti, sempreche' gli interessati non siano titolari di pensione e al momento della morte dell'agente o del rappresentante di commercio risultino permanentemente inabili al lavoro ed a loro carico. Ai fini del diritto alla pensione ai superstiti, i figli in eta' superiore ai 18 anni e inabili al lavoro, i figli studenti, i genitori nonche' i fratelli celibi e le sorelle nubili permanentemente inabili al lavoro, si considerano a carico dell'agente o del rappresentante di commercio se questi prima del decesso provvedeva al loro sostentamento in modo continuativo.5 Per l'accertamento dell'inabilita' dei superstiti si applicano le norme di cui all'art. 16. Non ha diritto a pensione il coniuge quando, dopo la decorrenza della pensione, l'agente o il rappresentante di commercio abbia contratto matrimonio in eta' superiore a 72 anni e il matrimonio sia durato meno di due anni. Si prescinde dal requisito di eta' del pensionato e dalla durata del matrimonio quando sia nata prole anche postuma o il decesso sia avvenuto per causa di infortunio sul lavoro, di malattia professionale o per causa di guerra o di servizio. Perdono il diritto a pensione con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si verifica l'evento:

    1. 1) il coniuge che passi a nuove nozze;

    2. 2) il vedovo quando cessi lo stato di inabilita';

    3. 3) i figli e le figlie al compimento del 18° anno di eta', ovvero al compimento del 21° anno di eta', qualora frequentino una scuola media o professionale, ovvero al compimento del 26° anno di eta' qualora siano regolarmente iscritti a corsi universitari; i medesimi, se maggiorenni, quando cessi lo stato di inabilita' o quando a qualsiasi titolo abbiano un reddito proprio;

    4. 4) le figlie, quando contraggono matrimonio, prima del 18° anno di eta'.245

Art. 21 Aliquote di riduzione della pensione ai superstiti

1. La pensione indiretta e di reversibilita' di cui agli articoli 18 e 19 e' determinata in base alle seguenti aliquote:

  1. a) per il coniuge e i figli superstiti:
    60 per cento per i superstite;
    75 per cento per 2 superstiti;
    90 per cento per 3 superstiti;
    100 per cento per 4 o piu' superstiti.

  2. b) per i genitori:
    30 per cento per ciascuno di essi;

  3. c) per i fratelli e le sorelle:

2. 30 per cento per un fratello o una sorella;

3. 60 per cento per due o piu' fratelli e sorelle.

4. Qualora i superstiti siano i genitori, i fratelli e le sorelle, gli stessi non hanno diritto al minimo di pensione previsto dal comma secondo dell'articolo 18 e dal terzo comma dell'art. 19; e' comunque dovuto il minimo di cui all'articolo 26.

5. Nei casi in cui cessi il diritto di uno o piu' superstiti si procede alla revisione della pensione in base alle aliquote che precedono.

6. Il coniuge che concorra con i figli superstiti ha diritto all'attribuzione di una quota parte della pensione pari al doppio di quella spettante a ciascuno degli altri superstiti. In mancanza del coniuge la pensione e' ripartita in parti uguali tra gli aventi diritto.

Art. 22 Decorrenza della pensione ai superstiti

1. Le pensioni indirette e di reversibilita' decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello in cui e' avvenuta la morte dell'agente o del rappresentante di commercio.

2. Ad esse e' applicabile il meccanismo di revisione di cui all'articolo 11.

Art. 23 Termini di pagamento

1. La pensione e' corrisposta in 13 mensilita' a rate bimestrali anticipate entro la prima quindicina dei mesi di febbraio, aprile, giugno, agosto, ottobre e dicembre.

2. La tredicesima mensilita' e' corrisposta entro la prima quindicina di dicembre.

Art. 24 Variazione della misura delle pensioni in rapporto al costo della vita

1. Gli importi delle pensioni di vecchiaia, invalidita' e superstiti erogati dall'ENASARCO, ivi compresi i trattamenti minimi, sono aumentati in misura percentuale pari all'aumento percentuale dell'indice del costo della vita calcolato dall'Istituto centrale di statistica ai fini della scala mobile delle retribuzioni per i lavoratori dell'industria, sempreche' tale aumento raggiunga la misura del 12%.

2. Ai fini della determinazione dell'aumento percentuale di cui sopra, si prendono in considerazione le variazioni intervenute dal 1 gennaio 1972 e l'aumento stesso viene applicato a far data dal 1 gennaio o dal 1 luglio successivo alla data in cui si e' raggiunto l'aumento del 12%. Gli aumenti successivi sono calcolati a partire da questa ultima data.

3. Alle pensioni liquidate nel periodo di tempo trascorso per raggiungere l'aumento del 12%, e' applicata una maggiorazione proporzionale ridotta in ragione del numero di semestri interi compresi fra la data iniziale assunta per la considerazione degli aumenti percentuali e la data di presentazione della domanda di pensione.

4. La variazione percentuale d'aumento dell'indice di cui al primo comma e' accertata con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

Art. 25 Riduzione dell'importo delle pensioni

1. Qualora dalla liquidazione della pensione di vecchiaia risulti un ammontare annuo della pensione in misura superiore a lire 5.000.000 sono operate le seguenti riduzioni:

2. 10% sulle somme comprese fra L. 5.000.000 e lire 6.000.000;

3. 12% sulle somme comprese fra L. 6.000.001 e lire 7.000.000;

4. 14% sulle somme comprese fra L. 7.000.001 e lire 8.000.000;

5. 16% sulle somme comprese fra L. 8.000.001 e lire 9.000.000;

6. 18% sulle somme comprese fra L. 9.000.001 e lire 10.000.000;

7. 20% sulle somme in eccedenza a L. 10.000.001.

Art. 26 Minimi di pensione

1. L'ammontare minimo delle pensioni di vecchiaia, invalidita' totale e superstiti, salva l'applicazione del meccanismo di cui all'articolo 24, e' fissato in lire 25.000 mensili per tredici mensilita' all'anno.

2. Per le pensioni di invalidita' parziale, esso e' ridotto in proporzione al grado di invalidita'.

Art. 27 Destinazione degli utili e bilancio tecnico

1. Gli utili netti della gestione sono accreditati al Fondo di previdenza.

2. Almeno ogni quattro anni deve essere compilato il bilancio tecnico del Fondo, copia del quale deve essere inviata al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 28 Disponibilita' dei crediti degli iscritti

1. I crediti degli iscritti verso l'ENASARCO non sono cedibili, ne' sequestrabili, ne' pignorabili.

2. L'ENASARCO ha tuttavia il diritto di trattenere lo ammontare delle somme ad esso dovute dagli iscritti a qualsiasi titolo e comunque la trattenuta sulle rate di pensione non puo' essere superiore al quinto.

3. Il debito per maggiori importi di pensioni corrisposte derivante dall'abbassamento della media annua delle provvigioni di cui all'articolo 11 lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1968, n. 758, e' estinto.

Art. 29 Addebiti e prestiti

1. Gli agenti ed i rappresentanti di commercio sul cui conto siano stati annotati addebiti per prestiti non restituiti all'ENASARCO, hanno la facolta', da esercitarsi entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, di versare all'ente l'importo addebitato.

2. Qualora gli agenti ed i rappresentanti di commercio non si avvalgano della facolta' di cui al comma precedente, in sede di calcolo della pensione, l'importo addebitato non e' portato in detrazione ai fini della determinazione della provvigione media, ma la somma non restituita e' trattenuta sino ad un massimo di 36 rate uguali sulle mensilita' di pensione.

Art. 30 Prescrizione

1. Le rate di pensione non riscosse si prescrivono entro 5 anni dal giorno della loro scadenza.