Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato
Testo in vigore al
Art. 193 Comunicazione del decreto
1. Il decreto relativo al trattamento di quiescenza e' comunicato all'interessato a mezzo del servizio postale ovvero e' consegnato dalla direzione provinciale del tesoro direttamente al pensionato che ne rilascia ricevuta, salvo quanto disposto dal precedente articolo 155, settimo comma.
2. Se l'interessato e' deceduto, la comunicazione del decreto relativo al trattamento diretto e' fatta al coniuge superstite o agli orfani; in mancanza di questi, e' fatta impersonalmente agli eredi nell'ultima residenza del defunto, mediante affissione all'albo del comune.
3. Le stesse modalita' vengono osservate per la comunicazione dei decreti relativi al trattamento di riversibilita'.
Art. 194 Inabilita' a proficuo lavoro
1. Per comprovare lo stato di inabilita' a proficuo lavoro puo' essere prodotto dall'interessato un certificato del medico provinciale, di un ufficiale medico in servizio permanente effettivo o dell'ufficiale sanitario del comune attestante tale stato e il carattere permanente di esso alla data della morte del dipendente ovvero alla data del raggiungimento della maggiore eta', se successiva con l'indicazione delle cause dell'inabilita'.
2. Qualora l'interessato abbia prodotto documentazione diversa da quella indicata nel comma precedente ovvero abbia omesso di produrre certificazione medica, l'ufficio dispone gli accertamenti sanitari presso le competenti commissioni mediche ospedaliere.
Art. 195 Competenza per gli assegni accessori
1. L'amministrazione centrale provvede d'ufficio alla attribuzione dell'assegno di superinvalidita', dell'assegno di cura, dell'assegno per cumulo di infermita', dell'assegno complementare, dell'indennita' di assistenza ed accompagnamento e dell'assegno speciale annuo; provvede su domanda dell'interessato all'attribuzione dell'assegno di incollocabilita'.
2. Le direzioni provinciali del tesoro provvedono di ufficio all'attribuzione della tredicesima mensilita', dell'assegno di caroviveri e della indennita' integrativa speciale; provvedono su domanda dell'interessato all'attribuzione dell'indennita' speciale annua, degli aumenti di integrazione, dell'assegno di previdenza e dell'assegno di incollocamento.
3. Gli aumenti di integrazione sono attribuiti senza la adozione di provvedimento formale. Delle attribuzioni disposte le direzioni provinciali del tesoro danno comunicazione periodica alla competente amministrazione centrale e agli organi di controllo. Si applica il disposto di cui al secondo e al quarto comma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 423, tenendo conto della data di decorrenza e di quella di scadenza della rata di pensione.
Art. 196 Quote di aggiunta di famiglia
1. Le quote di aggiunta di famiglia sono attribuite - senza l'adozione di provvedimento formale - dalla direzione provinciale del tesoro su domanda dell'interessato, salvo quanto e' previsto nei successivi commi.
2. Nei confronti del dipendente cessato dal servizio l'attribuzione e' effettuata d'ufficio in base all'indicazione, contenuta nel ruolo di pensione ovvero in apposita comunicazione da parte del competente ufficio, delle generalita' delle persone per le quali era corrisposta l'aggiunta di famiglia all'atto della cessazione dal servizio ovvero, qualora trattisi di personale gia' amministrato dalla direzione provinciale del tesoro, in base alle risultanze degli atti in possesso della direzione stessa.
3. Si applicano le disposizioni dell'art. 1, commi secondo e quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 423, tenendo conto della data di decorrenza e di quella di scadenza della rata di pensione.
4. Nel caso in cui abbia trovato applicazione l'art. 160 del presente testo unico, l'attribuzione della quota di aggiunta di famiglia e' effettuata d'ufficio per le persone che, in base agli atti in possesso della direzione provinciale del tesoro, siano da considerare a carico dell'avente diritto.
5. E' fatto obbligo ai titolari di pensione che fruiscano delle quote di aggiunta di famiglia di segnalare alla direzione provinciale del tesoro il venir meno delle condizioni cui e' subordinato il diritto alla quota di aggiunta di famiglia.
6. Il titolare di pensione che produca dichiarazione non conforme al vero o reticente incorre nella sospensione, non superiore a sei mesi, del godimento della quota di aggiunta di famiglia.
Titolo III. Pagamenti
Art. 197 Pagamento delle pensioni e degli assegni
1. Le pensioni e gli assegni rinnovabili sono pagati a rate mensili o bimestrali scadenti, rispettivamente, alla Fine del mese o del bimestre. La tredicesima mensilita' viene pagata unitamente all'ultima rata dell'anno. La periodicita' dei pagamenti e' stabilita con decreto del Ministro del tesoro.
2. I pagamenti delle rate vengono effettuati nel corso del mese o del bimestre alle date stabilite dal Ministro del tesoro con proprio decreto.
3. Tutte le ritenute non erariali, che in atto vengono versate mensilmente, sono effettuate e versate agli enti creditori con la stessa periodicita' stabilita per il pagamento della rata di pensione, anche in deroga a pattuizioni ed obblighi degli interessati.
4. In caso di decesso del titolare prima del giorno di scadenza della rata di pensione o di assegno non si richiede la restituzione della quota di pensione o di assegno relativa al periodo intercorrente tra la data di morte del titolare e la scadenza della rata e si fa luogo alla corresponsione del rateo della tredicesima mensilita' soltanto per la parte eccedente la predetta quota.
5. Le pensioni e gli assegni pagabili all'estero sono corrisposti a trimestre intero maturato, alla data che sara' stabilita dal Ministro del tesoro con il decreto di cui al secondo comma.
6. Nel caso di cessazione del diritto da parte di un compartecipe della pensione di riversibilita', la riduzione della misura della pensione si effettua, ai fini del pagamento, dal primo del mese successivo all'evento che determina la cessazione del diritto stesso. E' fatto obbligo al titolare di pensione o di assegno rinnovabile di comunicare alla competente direzione provinciale del tesoro il verificarsi di qualsiasi evento che comporti la cessazione del pagamento ovvero la variazione della misura della pensione o dell'assegno nonche' la riduzione o la soppressione degli assegni accessori. Analogo obbligo e' fatto anche al rappresentante legale del titolare di pensione o di assegno nonche' al rappresentante volontario per gli eventi di cui egli possa essere a conoscenza per motivi inerenti all'incarico a lui conferito.
7. Il rappresentante risponde dei danni eventualmente arrecati all'erario a causa della omessa o tardiva comunicazione di cui al precedente comma.
Art. 198 Arrotondamento
1. L'importo annuo della pensione o dell'assegno rinnovabile e' arrotondato, per eccesso, a lire cinquecento.2
2. Per l'arrotondamento dell'importo netto mensile delle suddette competenze, si applicano le norme generali sulle competenze spettanti ai dipendenti statali.
Art. 199 Nomina del rappresentante
1. I titolari di pensione o di assegno rinnovabile possono nominare mediante mandato speciale con firma autenticata anche in via amministrativa, da prodursi alla competente direzione provinciale del tesoro, un proprio rappresentante per la riscossione continuativa del trattamento loro spettante.
Art. 200 Documenti validi per la riscossione
1. La tessera personale di riconoscimento rilasciata ai dipendenti civili e militari dello Stato in attivita' di servizio ed in quiescenza ed ai loro familiari e' documento valido anche ai fini della riscossione dei titoli di spesa dello Stato emessi per il pagamento delle pensioni e degli assegni, senza limiti di importo.
2. Le amministrazioni competenti al rilascio o le direzioni provinciali del tesoro appongono sulla tessera di riconoscimento apposita annotazione con l'indicazione del numero d'iscrizione della relativa partita di pensione o di assegno.
3. A coloro che sono sprovvisti della tessera di cui sopra viene rilasciato apposito documento da valere per la riscossione.
4. Continuano ad avere validita', ai fini della riscossione, i certificati di iscrizione rilasciati anteriormente all'entrata in vigore del presente testo unico.
Art. 201 Pagamento dei ratei insoluti
1. In caso di decesso del titolare di pensione o di assegno rinnovabile, il rateo di pensione o assegno, lasciato insoluto, spetta al coniuge superstite non separato legalmente per sua colpa o, in mancanza, ai figli.
2. Qualora non esistano i soggetti indicati nel comma precedente, il rateo e' devoluto a favore degli eredi del dipendente secondo le norme di legge in materia di successione.
3. La riscossione del rateo puo' essere delegata ad uno degli aventi diritto mediante scrittura privata con firma autenticata anche in via amministrativa.
Art. 202 Adeguamento delle norme sui pagamenti e sulla imputazione delle spese per pensioni
1. Il Ministro per il tesoro, con decreto da sottoporre alla registrazione della Corte dei conti, potra' emanare disposizioni sui servizi concernenti il pagamento delle pensioni in relazione all'aggiornamento delle tecniche meccanografiche ed elettroniche.
2. Le pensioni ordinarie e gli assegni temporanei e rinnovabili dei dipendenti civili e militari delle amministrazioni dello Stato e dei loro congiunti, pagabili a mezzo di ruoli di spesa fissa, con esclusione dei trattamenti di quiescenza gravanti sui bilanci di amministrazioni ed Aziende autonome, sono imputati ad apposito capitolo iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.
3. L'esercizio finanziario di decorrenza e le modalita' di attuazione della disposizione di cui al comma precedente saranno stabilite con decreto del Ministro per il tesoro. Restano ferme le attribuzioni delle competenti amministrazioni centrali e periferiche dello Stato in materia di liquidazione e di ordinazione di pagamento delle pensioni nonche' quelle dei rispettivi organi di controllo centrali e periferici.
Titolo IV. Revoca e modifica del provvedimento
Art. 203 Competenza
1. Il provvedimento definitivo sul trattamento di quiescenza puo' essere revocato o modificato dall'ufficio che lo ha emesso, secondo le norme contenute negli articoli seguenti.
Art. 204 Motivi
1. La revoca o la modifica di cui all'articolo precedente puo' aver luogo quando:
a) vi sia stato errore di fatto o sia stato omesso di tener conto di elementi risultanti dagli atti;
b) vi sia stato errore nel computo dei servizi o nel calcolo del contributo del riscatto, nel calcolo della pensione, assegno o indennita' o nell'applicazione delle tabelle che stabiliscono le aliquote o l'ammontare della pensione, assegno o indennita';
c) siano stati rinvenuti documenti nuovi dopo la emissione del provvedimento;
d) il provvedimento sia stato emesso in base a documenti riconosciuti o dichiarati falsi.
Art. 205 Iniziativa e termini
1. La revoca e la modifica sono effettuate d'ufficio o a domanda dell'interessato.
2. Nei casi previsti nelle lettere a) e b) dell'art. 204 il provvedimento e' revocato o modificato d'ufficio non oltre il termine di tre anni dalla data di registrazione del provvedimento stesso; nei casi di cui alle lettere c) e d) di detto articolo il termine e' di sessanta giorni dal rinvenimento dei documenti nuovi o dalla notizia della riconosciuta o dichiarata falsita' dei documenti.
3. La domanda dell'interessato deve essere presentata, a pena di decadenza, entro i termini stabiliti dal comma precedente; nei casi previsti nelle lettere a) e b) dell'art. 204 il termine decorre dalla data in cui il provvedimento e' stato comunicato all'interessato.
Art. 206 Effetti
1. Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento revocato o modificato, siano state riscosse rate di pensione o di assegno ovvero indennita', risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che la revoca o la modifica siano state disposte in seguito all'accertamento di fatto doloso dell'interessato.15
2. Il mancato recupero derivante dall'applicazione della norma del presente articolo puo' essere addebitato all'impiegato soltanto in caso di dolo o colpa grave.
Art. 207 Revoca o modifica su domanda nuova
1. Fuori dei casi previsti negli articoli precedenti, il provvedimento puo' essere sempre revocato o modificato quando l'interessato presenti una domanda nuova che incida su materia che non abbia formato oggetto del precedente provvedimento.
Art. 208 Perdita del diritto alla pensione di riversibilita'
1. Nel caso in cui il titolare di pensione di riversibilita' o di assegno alimentare, in adempimento dell'obbligo stabilito dall'ultimo comma dell'art. 86, comunichi alla competente direzione provinciale del tesoro la cessazione delle condizioni che hanno dato luogo all'attribuzione della pensione o dell'assegno, la stessa direzione provinciale sospende i pagamenti e, ove abbia emesso il provvedimento di liquidazione, lo revoca.
2. Se il provvedimento di liquidazione sia stato emesso da altro ufficio, la direzione provinciale del tesoro, sospesi i pagamenti, trasmette la comunicazione dell'interessato all'ufficio liquidatore, che procede alla revoca
3. Nel caso in cui, pur non essendo pervenuta comunicazione da parte dell'interessato, risulti alla competente direzione provinciale del tesoro che le condizioni richieste per il diritto alla pensione o all'assegno siano cessate, la direzione provinciale stessa comunica allo interessato, in via amministrativa, gli elementi in suo possesso, per le eventuali deduzioni da presentarsi entro trenta giorni.
4. Scaduto detto termine senza che l'interessato abbia prodotto deduzioni, si procede a norma di quanto disposto dal primo e dal secondo comma.
5. Qualora l'interessato abbia prodotto le proprie deduzioni, provvede in merito la direzione provinciale de tesoro ovvero l'ufficio liquidatore, ai sensi dei commi precedenti.
Parte terza. Trattamento di quiescenza del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato
Titolo I. Fondo pensioni
Art. 209 Disposizioni di carattere generale
1. Per i dipendenti dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e per i loro familiari il trattamento di quiescenza e' erogato a carico del Fondo pensioni istituito con la legge 9 luglio 1908, n. 418.
2. Al fondo pensioni sono iscritti obbligatoriamente i dipendenti di ruolo dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato nonche' quelli non di ruolo assunti in servizio per un periodo non inferiore a un anno.
3. Per il personale inquadrato nei ruoli ferroviari per effetto di disposizioni legislative, continuano ad applicarsi, per quanto riguarda l'iscrizione al Fondo pensioni, le rispettive norme di inquadramento.
4. Il Fondo pensioni e' dotato di un patrimonio costituito:
1) con le somme rappresentanti, al 31 dicembre 1908, i patrimoni della Cassa pensioni del consorzio di mutuo soccorso e dell'istituto di previdenza di cui alla legge 24 marzo 1907, n. 132;
2) con gli avanzi di gestione del Fondo stesso;
3) con altre entrate per titoli diversi.
5. Il patrimonio di cui sopra e' custodito e amministrato gratuitamente dalla Cassa depositi e prestiti e le relative somme possono essere investite in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, in mutui al personale dipendente dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e negli altri modi stabiliti dalla legge.
6. Sulle somme investite in mutui al personale ferroviario viene corrisposto, a carico della "gestione dei mutui al personale" del bilancio dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, l'interesse annuo del cinque per cento.
7. Alle spese del Fondo pensioni si provvede con le entrate dello stesso Fondo e con un contributo dello Stato.
8. Le spese, le entrate e il contributo di cui sopra sono evidenziati in apposito paragrafo del titolo "gestioni speciali ed autonome" del bilancio dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.
Art. 210 Spese ed entrate del Fondo
1. Le spese a carico del Fondo pensioni sono costituite:
a) dalle pensioni da corrispondersi agli aventi diritto;
b) dalle indennita' una tantum da corrispondersi in luogo di pensione e dai trattamenti similari;
c) dai contributi per l'assistenza sanitaria a favore dei pensionati, da corrispondersi all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali.
2. Le entrate del Fondo pensioni sono costituite:
a) dalle ritenute ordinarie e straordinarie a carico degli iscritti, previste dal successivo art. 211;
b) da un contributo dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, da stanziare nelle spese correnti del bilancio della stessa azienda, in ragione di cinque volte e mezzo l'ammontare delle ritenute ordinarie e straordinarie a carico negli iscritti;
c) dalle quote di trattamento liquidate a favore del Fondo pensioni dalla gestione marittimi della Cassa nazionale per la previdenza marinara in applicazione della legge 27 luglio 1967, n. 658;
d) dagli interessi sul patrimonio di cui al precedente articolo e da ogni altro eventuale provento di competenza del Fondo pensioni.
3. Lo Stato partecipa alla copertura delle spese del Fondo pensioni indicate nel primo comma del presente articolo con un contributo da stabilirsi, per ogni esercizio finanziario, in misura pari alla differenza tra le stesse spese e le entrate del Fondo. Tale contributo e' iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro e, correlativamente, nello stato di previsione dell'entrata dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, in apposito capitolo della gestione del Fondo pensioni; esso viene corrisposto all'Azienda suddetta in rate mensili.
Art. 211 Ritenute a carico degli iscritti
1. Gli iscritti al Fondo sono sottoposti alle seguenti ritenute:
a) Gli iscritti al Fondo sono sottoposti alla ritenuta ordinaria del 7 per cento ...:
1) dello stipendio lordo e della tredicesima mensilita';
2) dell'indennita' di funzione per i dirigenti superiori e per i primi dirigenti prevista dall'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;
3) dell'indennita' pensionabile prevista dalla legge 16 febbraio 1974, n. 57;
4) dell'indennita' integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni, compreso l'importo corrisposto sulla tredicesima mensilita'.
In caso di riduzione dello stipendio la ritenuta ordinaria va commisurata allo stipendio intero.2131931
b) straordinaria:
1) del decimo sull'80 per cento dello stipendio annuo assegnato all'atto dell'assunzione, pagabile in una sola volta ovvero in ventiquattro rate mensili consecutive senza interessi. Fatta eccezione per i dipendenti inquadrati in ruolo in applicazione della legge 7 ottobre 1969, n. 747, detta ritenuta, nei confronti degli altri dipendenti che hanno compiuto trenta anni di eta', viene aumentata di un centesimo per ogni anno compiuto oltre il trentesimo;
2) del quindicesimo di ogni aumento di stipendio o assegno utile a pensione, da ritenersi nel primo mese nel quale incomincia il godimento. In detto mese la ritenuta ordinaria continua ad essere commisurata alla precedente retribuzione.
Titolo II. Servizi computabili
Art. 212 Servizi resi alle ferrovie dello Stato con iscrizione al Fondo pensioni
1. Tutti i servizi prestati alle dipendenze dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato con iscrizione al relativo Fondo pensioni si computano ai fini del trattamento di quiescenza a carico del Fondo medesimo, salve le disposizioni contenute nell'art. 216.
2. Il computo si effettua dalla data di iscrizione al Fondo pensioni fino alla data di cessazione del rapporto di impiego o di servizio, senza tener conto dei periodi trascorsi:
a) in aspettativa per motivi di carattere privato;
b) durante la detenzione per condanna penale;
c) in posizione di sospensione con cessazione completa dello stipendio;
d) in assenza giustificata con cessazione completa dello stipendio ai sensi dell'art. 87 dello stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con la legge 26 marzo 1958, n. 425.
3. In deroga a quanto disposto nel comma precedente, il periodo di sospensione e' computabile nella misura massima di due anni:
a) d'ufficio, previo recupero delle corrispondenti ritenute ordinarie sullo stipendio e sugli assegni personali pensionabili da effettuare in una sola volta ovvero in ragione di due mesi arretrati per ogni mese corrente, se la sospensione o l'assenza giustificata e' seguita dalla riammissione in servizio;
b) su domanda del dipendente o dei suoi aventi causa, se durante la sospensione sia intervenuta la cessazione dal servizio o, rispettivamente, la morte del dipendente e sempreche' siano versate al Fondo pensioni le ritenute di cui alla precedente lettera a).
4. Nel caso di risoluzione del rapporto d'impiego per condanna penale o per motivi disciplinari, cui segua la riammissione in servizio con diritto allo stipendio ed agli assegni non percepiti, disposta in conseguenza di revisione del procedimento penale o di quello disciplinare, si computa il tempo decorso dalla data di risoluzione del rapporto di impiego a quella di riammissione in servizio.
Art. 213 Servizi resi alle ferrovie dello Stato senza iscrizione al Fondo pensioni
1. I servizi non di ruolo prestati all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, anteriormente all'iscrizione al Fondo pensioni, dai sussidiari sistemati in ruolo in base all'art. 20 del regio decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1785, ovvero all'art. 10 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 292, e dai contrattisti inquadrati nei ruoli in forza del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 9 luglio 1947, n. 667, sono computabili d'ufficio ai fini del trattamento di quiescenza nei limiti e con le modalita' stabilite dalle rispettive norme di inquadramento.
2. Il servizio prestato dal 1 settembre 1954 al 13 aprile 1963 dal personale gia' a contratto tipo proveniente dal soppresso Ministero dell'Africa italiana o dagli enti dipendenti dai cessati governi coloniali, inquadrato nei ruoli delle ferrovie dello Stato ed iscritto al relativo Fondo pensioni in applicazione dell'art. 20 della legge 18 febbraio 1963, n. 304, e' computabile d'ufficio per intero e senza onere a carico del personale interessato, ai fini del trattamento di quiescenza sul Fondo predetto.