Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 25769 del 15/11/2013 (Rv. 628356 - 01)
CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE | Accertamento dell'infrazione di eccesso di velocità a mezzo autovelox - Preventiva informazione agli automobilisti dell'installazione del macchinario elettronico - Necessità - Modalità.
CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE
In materia di accertamento di violazioni delle norme sui limiti di velocità, compiuta a mezzo di apparecchiatura di controllo, comunemente denominata "autovelox", l'art. 2 del d.m. 15 agosto 2007 - secondo cui dell'installazione dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo deve essere data preventiva informazione agli automobilisti - non stabilisce una distanza minima per la collocazione dei segnali stradali o dei dispositivi di segnalazione luminosi, ma solo l'obbligo della loro istallazione con adeguato anticipo rispetto al luogo del rilevamento della velocità, in modo da garantirne il tempestivo avvistamento; ne consegue che la distanza tra segnali stradali o dispositivi luminosi e la postazione di rilevamento deve essere valutata in relazione allo stato dei luoghi, senza che assuma alcun rilevo la mancata ripetizione della segnalazione di divieto dopo ciascuna intersezione per gli automobilisti che proseguano lungo la medesima strada.
Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 142 com. 6, Decreto Legge 21/06/2002 num. 121 art. 4 CORTE COST., DM Trasporti 15/08/2007 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)