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Sez. L, Sentenza n. 11628 del 07/06/2016 (Rv. 640006 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DISCIPLINA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE | Comunicazione della sospensione del procedimento - Obbligo - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2016-06-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/640006-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DISCIPLINA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE

Nel rapporto di pubblico impiego contrattualizzato non è necessaria alcuna comunicazione della sospensione del procedimento disciplinare, in mancanza di una espressa previsione nell'art. 55-bis del d.lgs. n. 165 del 2001, il quale, introducendo una normativa procedimentale, è di stretta interpretazione; né è ravvisabile alcuna violazione del diritto di difesa, posto che la sospensione è prevista a favore dell'incolpato.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 55 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)