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Sez. 4, Sentenza n. 1379 del 24/05/1996 Cc. (dep. 07/06/1996) Rv. 205306 - 01

Misure cautelari - Personali - Misure coercitive - Custodia cautelare - In carcere | Durata nel tempo della misura - Applicazione della stessa per reati commessi in epoca lontana - Revoca - Sostituzione - Richiesta - Rigetto - Esigenza cautelare di cui all'art. 274, lett. c), cod. proc. pen. - Elementi concludenti rivelatisi dell'attualità e della concretezza del pericolo di reiterazione criminosa - Loro individuazione in modo specifico e dettagliato - Obbligo per il giudice.
Stato
decisa il 1996-05-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/205306-01

Misure cautelari - Personali - Misure coercitive - Custodia cautelare - In carcere

Qualora un soggetto venga sottoposto per reati commessi in epoca non recente, nella specie otto-nove anni prima, alla custodia in carcere e questa si protragga nel tempo, il giudice che rigetti la richiesta di revoca o di sostituzione della disposta misura, ritenendo l'esigenza cautelare di cui all'art. 274, lett. c), cod. proc. pen., ha il dovere di individuare in modo particolarmente specifico e dettagliato gli elementi concludenti atti a cogliere l'attualità e la concretezza del pericolo di reiterazione criminosa, fronteggiabile soltanto con la permanenza in carcere dell'indagato.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 lett. C, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 274 lett. C CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 285, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 285, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 299 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 299 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)