Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)
Testo in vigore al
Art. 612 Fondo da ripartire per finalita' per le quali non si da' luogo a riassegnazioni a bilancio
1. Si applicano al Ministero della difesa le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 615, 616 e 617, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che istituiscono, negli stati di previsione dei Ministeri, appositi fondi da ripartire, con decreti del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in considerazione dell'andamento delle entrate versate per le quali non si da' luogo a riassegnazioni a bilancio.
Sezione II. Fondi da ripartire di esclusivo interesse della difesa
Art. 613 Fondo a disposizione
1. Per provvedere alle eventuali deficienze dei capitoli riguardanti le spese di cui all'articolo 550 e ai bisogni di cui all'articolo 552, e' istituito nello stato di previsione del Ministero della difesa un fondo a disposizione.
2. Il prelevamento di somme da tale fondo e la iscrizione nei capitoli suddetti e' fatta con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
3. I capitoli a favore dei quali possono farsi prelevamenti dal detto fondo sono indicati in un elenco da annettersi allo stato di previsione del Ministero della difesa.
Art. 614 Incremento del fondo per l'incentivazione della produttivita' del personale del Ministero della difesa
1. In relazione alle prioritarie e urgenti esigenze connesse all'intensificarsi delle attivita' di supporto alle Forze armate impiegate nelle missioni internazionali e ai conseguenti maggiori carichi di lavoro derivanti dall'accresciuta complessita' delle funzioni assegnate al personale in servizio presso il Ministero della difesa, e' autorizzata la spesa di euro 15 milioni a decorrere dal 2008, da destinare, attraverso la contrattazione collettiva nazionale integrativa, all'incentivazione della produttivita' del predetto personale, nella misura di un terzo in favore del personale appartenente alle aree professionali e della restante parte in favore del personale contrattualizzato appartenente alle aree funzionali.
2. E' fatto salvo quanto disposto dall'articolo 67, commi 2 e 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonche' dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.
2-bis. In relazione alle medesime esigenze di cui al comma 1, e' autorizzata la spesa di 21 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, da destinare, attraverso la contrattazione collettiva nazionale integrativa, all'incentivazione della produttivita' del personale contrattualizzato appartenente alle aree funzionali del Ministero della difesa. Agli oneri di cui al presente comma si provvede, per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, mediante quota parte dei risparmi di cui all'articolo 11, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94.
Art. 615 Fondo per esigenze di difesa nazionale
1. Per il finanziamento degli interventi a sostegno dell'economia nel settore dell'industria nazionale a elevato contenuto tecnologico e' istituito un apposito fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero della difesa, con una dotazione di euro 1.017 milioni per l'anno 2009, per la realizzazione di programmi di investimento pluriennale per esigenze di difesa nazionale, derivanti anche da accordi internazionali. Dall'anno 2010, per la dotazione del fondo si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Con uno o piu' decreti del Ministro della difesa, da comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale del bilancio, e alla Corte dei conti, sono individuati, nell'ambito della predetta pianificazione, i programmi in esecuzione o da avviare con le disponibilita' del fondo, disponendo le conseguenti variazioni di bilancio. Con decreti del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le modalita' e le procedure di assunzione di spesa anche a carattere pluriennale per i programmi derivati da accordi internazionali.
Art. 616 Fondo per l'efficienza dello strumento militare
1. Nello stato di previsione del Ministero della difesa e' istituito un fondo, in conto spese per il funzionamento, con particolare riguardo alla tenuta in efficienza dello strumento militare, mediante interventi di sostituzione, ripristino e manutenzione ordinaria e straordinaria di mezzi, materiali, sistemi, infrastrutture, equipaggiamenti e scorte, assicurando l'adeguamento delle capacita' operative e dei livelli di efficienza ed efficacia delle componenti militari, anche in funzione delle missioni internazionali.
2. Il fondo di cui al comma 1 e', altresi', alimentato con i pagamenti a qualunque titolo effettuati da Stati od organizzazioni internazionali, ivi compresi i rimborsi corrisposti dall'Organizzazione delle Nazioni Unite, quale corrispettivo direttamente collegato alle prestazioni rese dalle Forze armate italiane nell'ambito delle missioni internazionali. A tale fine non si applica l'articolo 1, comma 46, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
3. Il Ministro della difesa e' autorizzato con propri decreti, da comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze, a disporre le relative variazioni di bilancio.
Art. 617 Fondo destinato al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici impiegati dalle Forze armate nazionali
1. Nello stato di previsione del Ministero della difesa e' istituito un fondo, destinato al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici impiegati dalle Forze armate nazionali diverse dal Corpo della Guardia di finanza e dal Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera, per gli usi consentiti.
2. Con decreto del Ministro della difesa, da comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze tramite l'Ufficio centrale del bilancio, nonche' alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti, si provvede alla ripartizione del fondo fra i pertinenti capitoli dello stato di previsione del predetto Ministero.
Art. 618 Fondo per le missioni militari di pace
1. Allo scopo di consentire la necessaria flessibilita' nell'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' istituito nello stato di previsione del Ministero della difesa, missione "Difesa e sicurezza del territorio", il programma "Missioni militari di pace", nel quale confluiscono in apposito fondo le autorizzazioni di spesa correlate alla prosecuzione delle missioni internazionali svolte al di fuori del territorio nazionale, autorizzate dall'autorita' gerarchicamente o funzionalmente sopra ordinata al dipendente.
2. In relazione alle specifiche esigenze da finanziare, il Ministro della difesa, con propri decreti da comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze, e' autorizzato a disporre le necessarie variazioni di bilancio sui pertinenti capitoli di spesa, a valere sulle autorizzazioni di spesa confluite nel predetto fondo.
Art. 619 Fondi in conto capitale e di parte corrente per la riallocazione di funzioni svolte presso infrastrutture in uso al Ministero della difesa individuate per la consegna all'Agenzia del demanio
1. Per le finalita' di cui all'articolo 307, comma 5, sono istituiti, nello stato di previsione del Ministero della difesa, un fondo in conto capitale e uno di parte corrente le cui dotazioni sono determinate dalla legge di stabilita' in relazione alle esigenze di realizzazione del programma di cui al predetto articolo, comma 2. Al fondo in conto capitale concorrono anche i proventi derivanti dalle attivita' di valorizzazione effettuate dall'Agenzia del demanio con riguardo alle infrastrutture militari, ancora in uso al Ministero della difesa, oggetto del comma 4 dell'articolo medesimo. Alla ripartizione dei predetti fondi si provvede mediante uno o piu' decreti del Ministro della difesa, da comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze. Ai proventi di cui al presente comma non si applica l'articolo 2, comma 615, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ed essi sono integralmente riassegnati allo stato di previsione del Ministero della difesa.
2. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 545, comma 1, i proventi derivanti dalle alienazioni di cui all'articolo 49, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono integralmente riassegnati al fondo di parte corrente istituito nello stato di previsione del Ministero della difesa, in relazione alle esigenze di realizzazione del programma di cui al citato articolo 307, comma 2.
Art. 620 Fondo per esigenze prioritarie della difesa
1. Nello stato di previsione del Ministero della difesa e' istituito un fondo da utilizzare per far fronte alle esigenze prioritarie del Ministero stesso.
Libro quarto. Personale militare
Titolo I. Disposizioni generali
Capo I. Dei militari
Art. 621 Acquisto dello stato di militare
1. E' militare il cittadino che presta servizio armato a difesa della Patria, nella posizione di servizio o in congedo, secondo quanto stabilito dalle norme del presente codice.
2. Il servizio e' prestato:
a) su base volontaria . . .;
b) anche su base obbligatoria, al verificarsi delle condizioni e nei limiti stabiliti dal libro VIII del presente codice.
3. Lo stato di militare si acquisisce all'atto dell'arruolamento e si conserva anche durante lo stato di:
a) disperso;
b) prigioniero a causa di guerra, di grave crisi internazionale, di conflitti armati assimilabili, ancorche' non formalmente dichiarati, o di impiego in missioni internazionali; i doveri del militare prigioniero sono indicati nel regolamento.
4. E' arruolato il cittadino italiano dichiarato idoneo al servizio militare incondizionato e inserito in un'organizzazione militare dello Stato o legittimamente riconosciuta; l'arruolamento volontario e' disciplinato dal titolo II del presente libro; l'arruolamento obbligatorio e' disciplinato dal libro VIII del presente codice.
5. Lo stato di militare comporta l'osservanza dei doveri e degli obblighi relativi alla disciplina militare stabiliti dal presente codice e dal regolamento.
6. Il militare e' tenuto a prestare giuramento all'atto di assunzione del servizio. Gli ufficiali, i sottufficiali e i graduati prestano giuramento individuale, mentre gli altri militari lo prestano collettivamente. Nel regolamento sono indicate le modalita' con le quali e' prestato il giuramento.
Art. 622 Perdita dello stato di militare
1. Lo stato di militare si perde esclusivamente:
a) per indegnita' a seguito di degradazione, ai sensi degli articoli 28 del codice penale militare di pace e 31 del codice penale militare di guerra;
b) per interdizione perpetua dai pubblici uffici, anche in base a sentenza penale straniera alla quale e' stato dato riconoscimento nello Stato;
c) per estinzione del rapporto di impiego ai sensi dell'articolo 32-quinquies del codice penale.
Art. 623 Personale militare femminile
1. Le Forze armate si avvalgono, per l'espletamento dei propri compiti, in condizioni di assoluta parita', di personale maschile e femminile, secondo le disposizioni contenute nel presente codice.
Art. 624 Rapporti con la legge penale militare
1. Rimangono ferme le definizioni e classificazioni del personale militare e assimilato effettuate dalle leggi penali militari in tempo di pace e di guerra.
Art. 625 Specificita' e rapporti con l'ordinamento generale del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e altri ordinamenti speciali
1. Al personale militare si applicano i principi e gli indirizzi di cui all'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, nonche' le disposizioni contenute nel presente codice.
2. Rimane ferma la disciplina dettata nel titolo II del libro V per il servizio a qualunque titolo prestato da personale civile in favore dell'Amministrazione della difesa e delle Forze armate.
3. Il personale religioso impiegato dall'Amministrazione della difesa, il personale della Croce rossa italiana ausiliario delle Forze armate e il personale militare dell'Associazione dei cavalieri italiani del sovrano militare Ordine di Malta sono disciplinati in via esclusiva dal libro V.
Capo II. Gerarchia militare
Art. 626 Gerarchia e subordinazione
1. Il personale militare e' ordinato gerarchicamente in relazione al grado rivestito. Il grado corrisponde alla posizione che il militare occupa nella scala gerarchica.
2. L'ordine di precedenza tra pari grado e' determinato dall'anzianita' di grado, in base a quanto disposto dall'articolo 854.
3. L'ordinamento gerarchico determina il rapporto di subordinazione dell'inferiore nei confronti del superiore. Dal rapporto di subordinazione deriva il dovere di obbedienza.
Art. 627 Categorie di militari e carriere
1. Il personale militare e' inquadrato nelle seguenti categorie gerarchicamente ordinate:
a) ufficiali;
b) sottufficiali;
c) graduati;
d) militari di truppa.
2. La categoria degli ufficiali comprende:
a) ufficiali generali e ammiragli, che rivestono i gradi di generale di brigata, generale di divisione, generale di corpo d'armata, generale e gradi corrispondenti;
b) ufficiali superiori, che rivestono i gradi di maggiore, tenente colonnello, colonnello e gradi corrispondenti;
c) ufficiali inferiori, che rivestono i gradi di sottotenente, tenente, capitano e gradi corrispondenti.
3. La carriera degli ufficiali, preposti all'espletamento delle funzioni di direzione, comando, indirizzo, coordinamento e controllo sulle unita' poste alle loro dipendenze, ha sviluppo dirigenziale.
4. La categoria dei sottufficiali comprende i militari appartenenti ai ruoli dei marescialli, dal grado di maresciallo a quello di luogotenente e gradi corrispondenti, e al ruolo dei sergenti dal grado di sergente a quello di sergente maggiore capo e gradi corrispondenti.
5. La carriera del ruolo dei marescialli, preposti a funzioni di comando, coordinamento e controllo sulle unita' poste alle loro dipendenze, e' caratterizzata da uno sviluppo direttivo. Ai militari che rivestono il grado apicale del ruolo dei marescialli puo' essere attribuita la qualifica di cui all'articolo 629, comma 2, lettera b), che comporta l'assunzione di attribuzioni di particolare rilievo in relazione al ruolo di appartenenza e all'anzianita' posseduta.
6. La carriera del ruolo dei sergenti, preposti a funzioni di controllo sulle unita' poste alle loro dipendenze, nonche' al comando di unita' di tipo elementare, ha carattere esecutivo. Ai militari che rivestono il grado apicale del ruolo dei sergenti puo' essere attribuita la qualifica di cui all'articolo 629, comma 2, lettera a), che comporta l'assunzione di attribuzioni di particolare rilievo in relazione al ruolo di appartenenza e all'anzianita' posseduta.
7. La categoria dei graduati comprende i militari appartenenti al ruolo dei volontari in servizio permanente, che rivestono i gradi da primo caporal maggiore sino a caporal maggiore capo scelto e gradi corrispondenti. La carriera del ruolo dei volontari in servizio permanente ha carattere esecutivo. Ai militari che rivestono il grado apicale del ruolo dei volontari in servizio permanente puo' essere attribuita la qualifica di cui all'articolo 1306, comma 1-bis, che comporta l'assunzione di attribuzioni di particolare rilievo in relazione al ruolo di appartenenza e all'anzianita' posseduta.
8. La categoria dei militari di truppa comprende i militari di leva, i volontari in ferma prefissata, gli allievi carabinieri, gli allievi finanzieri, gli allievi delle scuole militari, gli allievi marescialli in ferma, gli allievi ufficiali in ferma prefissata e gli allievi ufficiali delle accademie militari.
9. Le carriere del personale militare sono disciplinate esclusivamente dal codice.
Art. 628 Successione e corrispondenza dei gradi degli ufficiali
1. La successione e la corrispondenza dei gradi degli ufficiali sono cosi' determinate in ordine crescente:
a) sottotenente: guardiamarina per la Marina militare;
b) tenente: sottotenente di vascello per la Marina militare;
c) capitano: tenente di vascello per la Marina militare;
d) maggiore: capitano di corvetta per la Marina militare;
e) tenente colonnello: capitano di fregata per la Marina militare;
f) colonnello: capitano di vascello per la Marina militare;
g) generale di brigata: brigadiere generale per l'Arma dei trasporti e dei materiali e i corpi logistici dell'Esercito italiano; contrammiraglio per la Marina militare; generale di brigata aerea e brigadiere generale per l'Aeronautica militare;
h) generale di divisione: maggiore generale per l'Arma dei trasporti e dei materiali e i corpi logistici dell'Esercito italiano; ammiraglio di divisione e ammiraglio ispettore per la Marina militare; generale di divisione aerea e generale ispettore per l'Aeronautica militare;
i) generale di corpo d'armata: tenente generale per l'Arma dei trasporti e dei materiali e i corpi logistici dell'Esercito italiano; ammiraglio di squadra e ammiraglio ispettore capo per la Marina militare; generale di squadra aerea, generale di squadra e generale ispettore capo per l'Aeronautica militare;
l) generale: ammiraglio per la Marina militare.
2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 29 MAGGIO 2017, N. 94.
3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 29 MAGGIO 2017, N. 94.
Art. 629 Successione e corrispondenza dei gradi e delle qualifiche dei sottufficiali
1. La successione e la corrispondenza dei gradi dei sottufficiali sono cosi' determinate in ordine crescente:
a) sergente: vice brigadiere per l'Arma dei carabinieri e il Corpo della Guardia di finanza;
b) sergente maggiore: secondo capo della Marina militare; brigadiere per l'Arma dei carabinieri e il Corpo della Guardia di finanza;
c) sergente maggiore capo: secondo capo scelto della Marina militare;
brigadiere capo per l'Arma dei carabinieri e il Corpo della Guardia di finanza;d) maresciallo: capo di 3^ classe per la Marina militare; maresciallo di 3^ classe per l'Aeronautica militare;
e) maresciallo ordinario: capo di 2^ classe per la Marina militare; maresciallo di 2^ classe per l'Aeronautica militare;
f) maresciallo capo: capo di 1^ classe per la Marina militare; maresciallo di 1^ classe per l'Aeronautica militare;
g) primo maresciallo: maresciallo maggiore per l'Arma dei carabinieri; maresciallo aiutante per il Corpo della Guardia di finanza.
g-bis) luogotenente: luogotenente per l'Arma dei carabinieri; luogotenente per il Corpo della guardia di finanza.
2. Le qualifiche attribuibili ai sottufficiali sono cosi' determinate:
a) ai sergenti maggiori capi e gradi corrispondenti: qualifica speciale;
b) ai luogotenenti e gradi corrispondenti: primo luogotenente per l'Esercito italiano, la Marina militare e l'Aeronautica militare; carica speciale per l'Arma dei carabinieri; cariche speciali per il Corpo della guardia di finanza.
2-bis. I sottufficiali a cui sono attribuite le qualifiche di cui al comma 2 hanno rango preminente sui pari grado. Fra essi si tiene conto della data di conferimento della qualifica, anche nel caso di pari grado con diversa anzianita'.
Art. 630 Successione e corrispondenza dei gradi dei graduati
1. La successione e la corrispondenza dei gradi dei graduati sono cosi' determinate in ordine crescente:
a) primo caporal maggiore: sottocapo di 3^ classe per la Marina militare; aviere capo per l'Aeronautica militare; carabiniere; finanziere;
b) caporal maggiore scelto: sottocapo di 2^ classe per la Marina militare; primo aviere scelto per l'Aeronautica militare; carabiniere scelto; finanziere scelto;
c) caporal maggiore capo: sottocapo di 1^ classe per la Marina militare; primo aviere capo per l'Aeronautica militare; appuntato per l'Arma dei carabinieri e il Corpo della Guardia di finanza;
d) caporal maggiore capo scelto: sottocapo di 1^ classe scelto per la Marina militare; primo aviere capo scelto per l'Aeronautica militare;
appuntato scelto per l'Arma dei carabinieri e il Corpo della Guardia di finanza.
1-bis. Al caporal maggiore capo scelto, o gradi corrispondenti puo' essere attribuita la seguente qualifica: qualifica speciale. I caporal maggiori capi scelti qualifica speciale hanno rango preminente sui pari grado; fra caporal maggiori capi scelti qualifica speciale, si tiene conto della data di conferimento della qualifica, anche nel caso di pari grado con diversa anzianita'.
Art. 631 Successione e corrispondenza dei gradi dei militari di truppa
1. La successione e la corrispondenza dei gradi dei militari di truppa sono cosi' determinate in ordine crescente:
a) caporale: comune di 1^ classe per la Marina militare; aviere scelto per l'Aeronautica militare;
b) caporal maggiore: sottocapo per la Marina militare; primo aviere per l'Aeronautica militare.
2. Il militare di truppa senza alcun grado e':
a) il soldato per l'Esercito italiano;
b) il comune di 2^ classe per la Marina militare;
c) l'aviere per l'Aeronautica militare;
d) l'allievo carabiniere e l'allievo finanziere;
e) l'allievo delle scuole militari, navale e aeronautica;
f) l'allievo maresciallo in ferma;
g) l'allievo ufficiale in ferma prefissata;
h) l'allievo ufficiale delle accademie.
Art. 632 Corrispondenza dei gradi militari con le qualifiche degli appartenenti alle Forze di polizia a ordinamento civile
1. L'equiparazione tra i gradi militari e le qualifiche delle Forze di polizia a ordinamento civile e' cosi' determinata:
a) generale di divisione e corrispondenti: dirigente generale di pubblica sicurezza e corrispondenti;
b) generale di brigata e corrispondenti: dirigente superiore e corrispondenti;
c) colonnello e corrispondenti: primo dirigente e corrispondenti;
d) tenente colonnello e corrispondenti: vice questore e corrispondenti;
e) maggiore e corrispondenti: vice questore aggiunto e corrispondenti;
f) capitano e corrispondenti: commissario capo e corrispondenti;
g) tenente e corrispondenti: commissario e corrispondenti;
h) sottotenente e corrispondenti: vice commissario e corrispondenti;
i) luogotenente e corrispondenti: sostituto commissario e corrispondenti;
l) primo maresciallo e corrispondenti: ispettore superiore e corrispondenti;
m) maresciallo capo e corrispondenti: ispettore capo e corrispondenti;
n) maresciallo ordinario e corrispondenti: ispettore e corrispondenti;
o) maresciallo e corrispondenti: vice ispettore e corrispondenti;
p) sergente maggiore capo e corrispondenti: sovrintendente capo e corrispondenti;
q) sergente maggiore e corrispondenti: sovrintendente e corrispondenti;
r) sergente e corrispondenti: vice sovrintendente e corrispondenti;
s) caporal maggiore capo scelto e corrispondenti: assistente capo e corrispondenti;
t) caporal maggiore capo e corrispondenti: assistente e corrispondenti;
u) caporal maggiore scelto e corrispondenti: agente scelto e corrispondenti;
v) primo caporal maggiore e corrispondenti: agente e corrispondenti.