Norme sul personale tecnico ed amministrativo delle Universita'
Testo in vigore al
Art. 12 Istituzione del ruolo speciale del personale tecnico scientifico e delle biblioteche
1. E' istituito il ruolo speciale del personale tecnico, scientifico e delle biblioteche delle Universita' e degli istituti di istruzione universitaria.
2. I relativi posti organici, indicati nella tabella B allegata alla presente legge, sono assegnati a ciascuna istituzione universitaria con decreto del Ministro della pubblica istruzione, previa individuazione dei singoli posti di funzione.
3. Nella prima applicazione della presente legge, e fatto salvo quanto previsto dalla legge 29 marzo 1983, n. 93, il ruolo speciale e' articolato nelle seguenti qualifiche funzionali e nei seguenti profili professionali:
a) prima qualifica funzionale: professionalita' ed esperienza necessarie per il coordinamento ed il controllo di unita' organizzative di notevole interesse o ad elevato contenuto tecnico, comportanti decisioni rilevanti per la propria o altre unita' organiche, in applicazione di tecniche specialistiche complesse nell'ambito di direttive e programmi di massima degli organi universitari;
b) seconda qualifica funzionale: alta professionalita' e lunga esperienza necessarie per il coordinamento ed il controllo di unita' organizzative di fondamentale interesse e di alta specializzazione, comportanti decisioni con rilevanza anche esterna in applicazione di tecniche specialistiche e gestionali molto complesse, nell'ambito di direttive generali impartite dagli organi universitari.
4. Ciascuna delle suddette qualifiche comprende i seguenti profili professionali: PRIMA QUALIFICA FUNZIONALE.
a) Area funzionale tecnico-scientifica e socio-sanitaria:
1) coordinatore tecnico.
Il coordinatore tecnico:
1) svolge, nell'ambito di strutture scientifiche di notevole complessita', dichiarata con le modalita' previste dal terzo comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, attivita' di ricerca integrando i compiti propri del funzionario tecnico con la individuazione autonoma di metodi, strumenti e tecniche necessari per il conseguimento degli obiettivi di ricerca prefissati e la elaborazione originale di linee operative di ricerca;
2) puo' coordinare l'attivita' di altri funzionari tecnici o di personale appartenente a qualifiche inferiori e puo' avere il compito della qualificazione e dell'aggiornamento periodico di tale personale o di personale che svolge la propria attivita' presso strutture affini;
3) puo' essere inserito in strutture dotate di laboratori specializzati di rilevante interesse scientifico, didattico e di assistenza sanitaria, dichiarato con le stesse modalita' previste dal terzo comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, con l'assunzione della diretta responsabilita' delle apparecchiature in dotazione alla struttura di appartenenza e dell'incarico del controllo e della efficienza delle apparecchiature stesse;
4) sovraintende alla corretta effettuazione delle tecniche di analisi e coordina l'effettuazione delle letture avendo la responsabilita' delle valutazioni finali dei risultati;
5) puo' avere la responsabilita', anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 103 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, di servizi, autorizzati dalle autorita' regionali e dalla prefettura, preposti ad attivita' didattiche o di ricerca che richiedono l'impiego di apparecchiature generatrici di raggi X, la detenzione e l'uso di tali apparecchiature e di sostanze radioattive, nonche' la osservanza delle norme di radioprotezione;
6) in musei, orti botanici o in altre strutture del patrimonio storico e scientifico universitario e' preposto allo studio, anche ai fini dell'incremento, alla classificazione, alle operazioni di collocazione e di restauro dei reperti, degli oggetti, delle collezioni.
b) Area funzionale delle strutture di elaborazione dati:
7) coordinatore di elaborazione dati.
Il coordinatore di elaborazione dati, sulla base di direttive, svolge attivita' altamente specializzate di ricerca, progettazione e pianificazione volte alla introduzione di nuove tecniche e metodologie, al mantenimento della produzione, all'ampliamento dell'uso delle strutture hardware e software, alla loro evoluzione.
Ove necessario coordina il lavoro di altro personale. In particolare le sue funzioni possono essere:
1) studio e sviluppo di progetti applicativi avanzati;
2) acquisizione di conoscenze relative a nuove tecniche e sistemi ed intervento nella scelta di nuovi mezzi di calcolo;
3) effettuazione di studi di fattibilita' e previsione per installazioni e modifiche d'impianti;
4) produzione, gestione ed aggiornamento di software di base;
5) consulenza, per quanto riguarda i sistemi di base e gli aspetti di disegno di sistemi, al personale dei livelli inferiori;
6) definizione dei metodi e degli strumenti da utilizzare per elaborazione dati.
c) Area funzionale delle biblioteche: coordinatore di biblioteca. Il coordinatore di biblioteca, nell'ambito delle deliberazioni adottate dai competenti organi accademici:
1) e' responsabile del coordinamento dei servizi bibliotecari della facolta', interistituto, interfacolta' e interdipartimentali; ovvero e' responsabile in centri interistituto, interfacolta' e interdipartimentali dell'organizzazione bibliografica e documentaria in relazione alle esigenze di aree disciplinari omogenee o altamente specializzate;
2) uniforma i criteri di descrizione dei documenti e di recupero dell'informazione bibliografica o documentaria delle biblioteche afferenti;
3) coordina l'aggiornamento del personale e l'orientamento dell'utente, integrando i compiti propri del funzionario di biblioteca con l'individuazione autonoma di metodi, strumenti e tecniche necessari al conseguimento degli obiettivi.
d) Area funzionale dei servizi generali tecnici ed ausiliari.
Ai funzionari di tale area competono:
1) le funzioni di direzione di settori di uffici tecnici di notevoli dimensioni;
2) l'esercizio delle funzioni vicarie dell'ingegnere capo;
3) la collaborazione con l'ingegnere capo nell'adempimento dei compiti istituzionali degli uffici tecnici;
4) l'esercizio della sorveglianza sui lavori loro affidati;
5) la progettazione, la direzione dei lavori delle opere di edilizia universitaria.
SECONDA QUALIFICA FUNZIONALE.
a) Area funzionale tecnico-scientifica e socio-sanitaria:
1) coordinatore generale tecnico.
Il coordinatore generale tecnico e' funzionario tecnico con la responsabilita' in ordine al regolare funzionamento di impianti, laboratori, officine o di strutture di rilevante complessita', dichiarata con le modalita' previste dal terzo comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, ovvero di centri di servizi interdipartimentali di cui all'articolo 90 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
svolge attivita' di studio e di programmazione finalizzate all'aggiornamento delle tecniche, delle procedure e degli impianti; promuove iniziative per l'aggiornamento del personale, per la diffusione e l'utilizzo di nuove tecniche e conoscenze nei diversi campi disciplinari; in musei o orti botanici di rilevanti dimensioni propone agli organi competenti l'incremento delle collezioni, cura gli aspetti di diffusione interna ed esterna delle pubblicazioni illustrative e propagandistiche dei materiali conservati; nelle aziende agrarie, sulla base di direttive impartite dagli organi responsabili ed in conformita' agli indirizzi scientifici degli organi dipartimentali o di istituto o di facolta', sovraintende al funzionamento dell'azienda stessa e, nell'ambito di tale attivita', e' responsabile delle tecniche colturali, della qualificazione e dell'aggiornamento del personale collegato agli sviluppi scientifici dell'attivita' e svolge attivita' di studio e di programmazione finalizzate all'aggiornamento di tecniche, procedure ed impianti.
b) Area funzionale delle strutture di elaborazione dati:
1) coordinatore generale dei servizi di elaborazione dati.
Il coordinatore generale dei servizi di elaborazione dati dirige il lavoro di una struttura complessa del servizio di elaborazione dati, avvalendosi dell'attivita' di piu' coordinatori dedicati al funzionamento di settori fondamentali della struttura. Puo' svolgere le attivita' proprie del coordinatore di elaborazione dati.
c) Area funzionale delle biblioteche: coordinatore generale. Il coordinatore generale, nell'ambito delle deliberazioni adottate dai competenti organi accademici:
1) e' responsabile del coordinamento dei servizi bibliotecari dell'ateneo, o responsabile di centri di studio a livello di ateneo, ovvero del coordinamento interuniversitario nazionale o internazionale in particolari settori della biblioteconomia, quali: normalizzazione bibliografica e catalografica, attivita' di documentazione e di diffusione selettiva dell'informazione, strutture esistenti per l'elaborazione delle informazioni bibliografiche e di prodotti della documentazione, valutazione costi-efficacia-benefici delle strutture e delle procedure bibliotecarie, linguistica applicata all'indicizzazione e ai tesauri, materiale non librario, problemi dell'utenza;
2) promuove, nei settori di propria competenza, l'aggiornamento del personale e l'educazione dell'utenza;
3) esercita attivita' propositiva in ordine ai piani di riqualificazione del personale;
4) coordina e promuove le attivita' di diffusione interna ed esterna delle pubblicazioni e dei materiali librari;
5) fornisce consulenze nei settori di propria competenza.
d) Area funzionale dei servizi generali, tecnici ed ausiliari:
1) coordinatore generale dell'ufficio tecnico.
Il coordinatore generale dell'ufficio tecnico e' un ingegnere che svolge funzioni di direzione tecnica ed organizzativa dell'ufficio tecnico ed attua il coordinamento delle strutture di servizi dislocati nell'ateneo e a tale ufficio afferenti;
svolge altresi' compiti tecnici in materia di elaborazione, di esecuzione e di controllo di piani o opere di edilizia universitaria su incarico degli organi di governo delle Universita'.
5. Le attivita' relative ai profili professionali della prima e della seconda qualifica funzionale di cui al presente articolo si svolgono in ogni caso nel rispetto delle esigenze didattiche e scientifiche rappresentate dal personale docente ed in conformita' alle direttive impartite dagli organi o uffici che utilizzano le strutture nelle quali opera il personale appartenente alle predette qualifiche.
6. I profili professionali della prima e della seconda qualifica funzionale previsti nel presente articolo possono essere adeguati alle esigenze di funzionalita' delle strutture universitarie, anche in relazione alla sperimentazione avviata ai sensi delle disposizioni di cui al titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, con decreto del Ministro della pubblica istruzione da emanarsi di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica.
Art. 13 Determinazione del trattamento economico del personale del ruolo speciale tecnico, scientifico e delle biblioteche
1. Al personale della prima e della seconda qualifica funzionale del ruolo speciale tecnico, scientifico e delle biblioteche, di cui al precedente articolo, si applicano, per la determinazione del trattamento economico, le norme e le procedure di comparto previste dalla legge 29 marzo 1983, n. 93.
Art. 14 Accesso alle qualifiche funzionali del ruolo speciale del personale tecnico, scientifico e delle biblioteche
1. Alle singole qualifiche funzionali del ruolo speciale del personale tecnico, scientifico e delle biblioteche, istituito con la presente legge, si accede per concorso nazionale per titoli ed esami.
2. Ai concorsi per l'accesso alla prima qualifica funzionale e' ammesso il personale dell'ottava e della settima qualifica appartenente alle aree funzionali indicate nell'articolo 12, che abbia maturato, rispettivamente, quattro ed otto anni di effettivo servizio nella qualifica. Ai concorsi per l'accesso alla seconda qualifica funzionale e' ammesso il personale della prima qualifica funzionale del ruolo speciale e dell'ottava qualifica, appartenente alle medesime aree funzionali, che abbia maturato, rispettivamente, quattro ed otto anni di effettivo servizio nelle rispettive qualifiche. Tale anzianita' e' aumentata di ulteriori cinque anni di effettivo servizio nelle qualifiche delle rispettive aree funzionali, per il personale privo del prescritto titolo di studio; in tal caso gli ulteriori requisiti di ammissione ai concorsi saranno stabiliti con le modalita' di cui al successivo comma.
3. Con apposite norme integrative del regolamento previsto dall'articolo 84, secondo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, saranno stabiliti i titoli di studio e gli altri requisiti necessari per l'ammissione ai concorsi previsti nei precedenti commi, la composizione delle commissioni esaminatrici e saranno altresi' determinate le prove di esame, la ripartizione del punteggio, nonche' le altre modalita' per lo svolgimento dei concorsi stessi.
Art. 15 Nona qualifica funzionale dell'area amministrativo-contabile
1. Ad integrazione di quanto previsto dalla legge 11 luglio 1980, n. 312, per un contingente di 400 unita', e' istituita la nona qualifica funzionale del personale di cui all'articolo 78 della predetta legge. Ad essa sono iscritti i profili professionali di vice-dirigenza in materia propria ed in materia delegabile da parte dei dirigenti.
2. A tale personale vengono attribuiti il trattamento e la progressione economica stabiliti, per la prima qualifica funzionale, ai sensi dell'articolo 13.
3. Con il regolamento previsto dal secondo comma dell'articolo 5 saranno definite le attribuzioni, le funzioni e le responsabilita' connesse alla vice-dirigenza.
4. Contestualmente, il Ministro della pubblica istruzione, con proprio decreto, sentite le organizzazioni sindacali del comparto maggiormente rappresentative sul piano nazionale, procedera' alla individuazione delle strutture amministrativo-contabili alle quali saranno preposti i funzionari della nona qualifica funzionale con profilo professionale di vice-dirigenti.
5. Alla nona qualifica funzionale si accede mediante concorso interno per prove scritte e orali, e per valutazione di titoli di servizio. Il concorso e' riservato al personale dell'ottava e della settima qualifica funzionale dell'area amministrativo-contabile, che abbia maturato, rispettivamente, quattro ed otto anni di servizio effettivo nella qualifica. Per i titoli di studio, i requisiti di ammissione, la composizione della commissione esaminatrice, le prove di esame, la ripartizione del punteggio, nonche' per tutte le modalita' necessarie all'espletamento del concorso, si applica quanto previsto dall'ultimo comma dell'articolo 14.
6. Nella prima applicazione della presente legge sono inquadrati nella qualifica di cui al presente articolo, anche in soprannumero, ai fini delle attribuzioni e dell'esercizio delle relative funzioni, i dipendenti collocati nelle qualifiche ad esaurimento di cui al titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, nel rispetto delle posizioni giuridiche ed economiche attualmente previste per detto personale. Le predette qualifiche ad esaurimento sono soppresse.
7. I posti residui dopo l'inquadramento di cui al precedente comma sono coperti mediante scrutinio per merito comparativo riservato al personale della settima e della ottava qualifica funzionale dell'area amministrativo-contabile che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbia maturato, rispettivamente, almeno sei e tre anni di anzianita' nella qualifica di appartenenza.
8. Nel merito comparativo deve essere attribuito un punteggio aggiuntivo per l'effettivo espletamento di funzioni corrispondenti a quelle previste nei profili professionali della nona qualifica funzionale.
9. I contingenti sono determinati, per ogni singola Universita' e per ciascun istituto di istruzione universitaria, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentite le organizzazioni sindacali del comparto maggiormente rappresentative sul piano nazionale.
Art. 16 Determinazione delle piante organiche di ateneo
1. La dotazione organica del personale non docente dell'Universita' e degli istituti di istruzione universitaria e' determinata dalla tabella B allegata alla presente legge.
2. Le piante organiche di ciascun ateneo sono definite sulla base di criteri oggettivi individuati, per ciascuna qualifica ed area funzionale, entro i limiti della dotazione organica complessiva di cui al precedente comma.
3. Tali criteri sono determinati nell'ambito dei piani di sviluppo delle Universita' e degli istituti di istruzione universitaria, sentite le organizzazioni sindacali del comparto maggiormente rappresentative sul piano nazionale.
4. Il Ministro della pubblica istruzione determina ed adegua, sulla base dei criteri di cui ai precedenti commi, le piante organiche di ciascuna Universita' e di ciascun istituto di istruzione universitaria distinte per qualifica, area funzionale e profilo professionale.
Art. 17 Revisione dei contingenti dei profili professionali
1. Ferma restando la dotazione organica complessiva di ciascuna qualifica funzionale, i contingenti dei profili professionali, nell'ambito delle singole qualifiche, possono essere modificati con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, sentite le organizzazioni sindacali del comparto maggiormente rappresentative sul piano nazionale, su motivata richiesta del consiglio di amministrazione delle Universita' e degli istituti di istruzione universitaria in relazione ai fabbisogni funzionali delle amministrazioni universitarie.
Art. 18 Rideterminazione quadriennale delle piante organiche di ateneo
1. Ogni quadriennio, tenuto conto dei criteri stabiliti dal piano di sviluppo dell'Universita' di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e all'articolo 1 della legge 14 agosto 1982, n. 590, si fa luogo alla rideterminazione delle piante organiche delle singole Universita' e dei singoli istituti di istruzione universitaria.
2. La rideterminazione ha luogo sulla base del calcolo della percentuale media di incremento o di decremento verificatosi nel quadriennio, per ciascuna istituzione universitaria dei valori numerici assunti per la definizione, ai sensi dell'articolo 16, delle dotazioni organiche delle singole qualifiche ed aree funzionali.
Art. 19 Modalita' per l'assegnazione dei posti delle qualifiche non dirigenziali
1. Nell'ambito della dotazione organica di ateneo, il consiglio di amministrazione delle Universita' e degli istituti di istruzione universitaria, all'inizio di ogni anno accademico, sulla base delle proposte formulate dagli organi accademici, provvede, sentite le organizzazioni sindacali del comparto maggiormente rappresentative sul piano nazionale, ad assegnare i posti delle qualifiche non dirigenziali ai dipartimenti, agli istituti, alle scuole e agli altri servizi delle Universita' e degli istituti di istruzione universitaria.
2. In relazione alle particolari esigenze proprie delle Universita' di recente istituzione ed a quelle connesse all'avvio della sperimentazione organizzativa e didattica, il Ministro della pubblica istruzione puo' assegnare, con proprio decreto, una percentuale dei posti non superiore al 10% dei posti annualmente disponibili anche ai singoli insegnamenti o a gruppi di insegnamenti.
Art. 20 Conferimento della nomina a primo dirigente con funzioni di direttore di divisione dell'area amministrativo-contabile
1. I posti di primo dirigente con funzioni di direttore di divisione dell'area amministrativo-contabile recati in aumento e quelli comunque disponibili alla data di entrata in vigore della presente legge, sono conferiti con gli stessi criteri e modalita' dettati per la prima attuazione della legge 10 luglio 1984, n. 301, dall'articolo 1 della stessa legge.
Art. 21 Conferimento dei posti di dirigente superiore con funzioni di direttore amministrativo e di ispettore
1. Nella prima applicazione della presente legge, i posti di dirigente superiore per i servizi ispettivi sono conferiti, a domanda, ai dirigenti di cui al quadro G della tabella IX allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni ed integrazioni, con i criteri e le modalita' indicati nello stesso decreto.
2. Nella prima applicazione della presente legge alla copertura dei posti vacanti di dirigente superiore con funzioni di direttore amministrativo si provvede mediante l'assegnazione delle corrispondenti funzioni ed il trasferimento d'ufficio dei funzionari con qualifica di dirigente superiore in soprannumero, che attualmente svolgono compiti di studio. I posti residui vengono attribuiti ai primi dirigenti delle Universita' e degli istituti di istruzione universitaria con i criteri e le modalita' previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.
Art. 22 Conferimento dei posti della prima e della seconda qualifica funzionale del ruolo speciale del personale tecnico, scientifico e delle biblioteche
1. Nella prima applicazione della presente legge, indipendentemente dalle conclusioni della procedura relativa alla determinazione delle piante organiche di ateneo, i posti della prima e della seconda qualifica funzionale del ruolo speciale istituito dall'articolo 12 sono distribuiti, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, tra le Universita' e gli istituti di istruzione universitaria su motivata richiesta degli stessi.
2. Le Universita' e gli istituti di istruzione universitaria faranno pervenire, entro il termine a tal fine assegnato, l'indicazione dei profili relativi ai posti per i quali richiedono il concorso.
3. Tali posti sono coperti mediante concorso nazionale per titoli di servizio e professionali bandito dal Ministro della pubblica istruzione per ciascuna qualifica funzionale e ciascun profilo professionale, e per ciascuna sede universitaria.
4. il bando di concorso indichera' inoltre la sede universitaria di funzione, le categorie dei titoli ammessi alla valutazione, il punteggio massimo attribuibile a ciascuna delle medesime e il punteggio necessario per essere dichiarato idoneo, la composizione delle commissioni esaminatrici e le ulteriori norme eventualmente occorrenti.
5. Il bando di concorso e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
6. Sono ammessi a partecipare ai suddetti concorsi gli appartenenti alla settima o all'ottava qualifica funzionale delle aree funzionali di cui all'articolo 12, i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano maturato, rispettivamente, almeno sei e tre anni di anzianita' nella qualifica di appartenenza e svolgano funzioni tecniche corrispondenti a quelle previste nei profili professionali, rispettivamente, della prima e della seconda qualifica funzionale di cui all'articolo 12 e siano in possesso di laurea specifica.
7. I candidati dovranno specificare nella domanda le sedi per le quali intendono concorrere, indicandole in numero non superiore a tre ed in stretto ordine di precedenza, nonche' la relativa qualifica funzionale ed il relativo profilo professionale.
8. I bibliotecari del ruolo ad esaurimento, di cui al titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sono inquadrati nella prima qualifica funzionale del ruolo speciale del personale tecnico, scientifico e delle biblioteche - area funzionale delle biblioteche - nel rispetto delle posizioni giuridiche ed economiche acquisite. Il relativo ruolo ad esaurimento e' soppresso.
Art. 23 Snellimento delle procedure concorsuali
1. I rettori delle Universita' ed i direttori degli istituti di istruzione universitaria, per i concorsi banditi con proprio decreto, possono, previa approvazione delle relative graduatorie di merito, provvedere alla nomina in prova ed alla contestuale ammissione in servizio dei vincitori. I relativi provvedimenti di nomina sono immediatamente esecutivi, fatta salva la sopravvenuta inefficacia a seguito di ricusazione del visto da parte della Corte dei conti. Il periodo di servizio reso fino alla notifica all'interessato della ricusazione del visto e' in ogni caso retribuito.
2. Ai fini di cui al precedente comma, i vincitori dei concorsi debbono presentare la documentazione attestante il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione ai pubblici impieghi nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di effettiva assunzione in servizio.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i concorsi per il conferimento dei posti di ruolo organico del personale non docente delle Universita' e degli istituti di istruzione universitaria relativi alle qualifiche funzionali settima e superiori alla settima delle aree funzionali amministrativo-contabile, delle biblioteche, dei servizi generali tecnici ed ausiliari e, con riferimento a quest'ultima, limitatamente al gruppo degli uffici tecnici, sono banditi, per le singole sedi universitarie, su base nazionale con decreto del Ministro della pubblica istruzione, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
4. Entro un biennio dalla data di approvazione delle graduatorie relative ai concorsi di cui ai precedenti commi, sui posti di organico che risulteranno successivamente vacanti e disponibili, saranno nominati gli idonei dei concorsi gia' espletati, con riferimento alle rispettive aree funzionali, qualifiche e profili professionali.
Art. 24 Disposizioni varie
1. Le ostetriche appartenenti ai ruoli dell'amministrazione universitaria, in servizio presso i policlinici e le cliniche universitarie alla data del 10 gennaio 1977, conseguono la qualifica di ostetrica capo a seguito del riconoscimento dei servizi e ricostruzione di carriera effettuati ai sensi e per gli effetti delle norme di cui all'articolo 16 della legge 25 ottobre 1977, n. 808, ed all'articolo 1, primo comma, della legge 27 febbraio 1980, n. 38, a prescindere dal concorso per esami previsto dall'articolo 79, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.
2. I dirigenti con funzioni di direttore amministrativo possono usufruire in caso di provenienza da altre sedi ed Universita' dell'alloggio di servizio dietro corrispettivo secondo la legislazione vigente. L'assegnazione dell'alloggio di servizio e' deliberata dal consiglio di amministrazione dell'Universita' o dell'istituto di istruzione universitaria, su proposta del rettore o del direttore, per comprovate necessita'.
3. I quattro membri della commissione di cui all'articolo 5 della legge 25 ottobre 1977, n. 808, designati dalle organizzazioni sindacali, vengono rinnovati in concomitanza con i rinnovi dei consigli di amministrazione di ciascuna Universita' ed istituto di istruzione universitaria.
4. Il disposto di cui all'articolo 75 della legge 20 maggio 1982, n. 270, si applica, con la stessa decorrenza, anche nei confronti del personale che ha prestato servizi, comunque denominati, per l'espletamento di mansioni relative ad altri ruoli dell'amministrazione centrale della pubblica istruzione e dell'amministrazione scolastica periferica, previsti nel decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283.
Art. 25 Assunzioni obbligatorie
1. Le riserve di posti per le categorie privilegiate di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, si applicano nei limiti del 40% della dotazione organica della seconda qualifica funzionale e del 15% delle dotazioni organiche della terza e della quarta qualifica funzionale, determinate dalla tabella B allegata alla presente legge. Le stesse disposizioni si applicano per le dotazioni organiche delle qualifiche funzionali del personale degli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano.
2. Le assunzioni vengono disposte con decreto del Ministro della pubblica istruzione e con le modalita' di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482. Sono abrogate le norme di cui all'articolo 8 della legge 25 ottobre 1977, n. 808, e all'articolo 1, ultimo comma, della legge 27 febbraio 1980, n. 38.
Art. 26 Personale non docente della scuola di lingua e cultura italiana per stranieri di Siena
1. Con gli stessi criteri e modalita' di cui all'articolo 16, e' determinata la pianta organica della scuola di lingua e cultura italiana per stranieri di Siena, istituita con legge 11 maggio 1976, n. 359.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le competenze relative a tutti gli atti e i provvedimenti concernenti lo stato giuridico, il trattamento economico e di carriera, nonche' ai bandi di concorso e alle nomine per la copertura dei posti di organico di personale non docente disponibili presso la scuola, esercitate in base alle vigenti disposizioni dal rettore dell'Universita' di Siena, sono devolute al presidente del consiglio della scuola stessa.
3. Rientrano, altresi', nella competenza del presidente del consiglio della scuola gli adempimenti previsti dall'articolo 4 della legge 25 ottobre 1977, n. 808. Si applicano, inoltre, le disposizioni contenute nell'articolo 7 della stessa legge n. 808 del 1977.
4. Dopo la determinazione della relativa pianta organica, e' costituita presso la scuola una apposita commissione per il personale cui sono demandate le competenze in precedenza esercitate, nella stessa materia, dal consiglio di amministrazione e dalla commissione per il personale dell'Universita' di Siena.
5. Tale commissione, nominata dal presidente del consiglio della scuola, e' cosi' composta:
a) dal presidente, che la presiede;
b) dal funzionario con qualifica dirigenziale in servizio presso la scuola, o dal funzionario con la qualifica piu' elevata;
c) da un rappresentante del personale docente;
d) da un rappresentante del personale non docente.
6. I membri di cui alle lettere c) e d) sono designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, rispettivamente, del personale docente e del personale non docente.
7. Si applicano alla scuola le disposizioni contenute nella presente legge.
8. Fino alla totale copertura dei posti di personale non docente previsti dalla pianta organica di cui al primo comma, alle esigenze di funzionamento della scuola si provvedera' con personale non docente dell'Universita' di Siena, secondo le modalita' previste dall'articolo 11 della legge 11 maggio 1976, n. 359, nonche' dal primo comma dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1984, n. 744.
Art. 27 Inquadramento di personale non docente dell'Universita' per stranieri di Perugia e del CEPAS
1. Il personale non docente dell'Universita' per stranieri di Perugia, assunto in data precedente al 1° gennaio 1985, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, e' inquadrato, a domanda da presentarsi entro sessanta giorni dalla stessa data, nei profili professionali delle corrispondenti qualifiche funzionali del personale di ruolo delle Universita' statali mediante l'utilizzazione dei posti recati in aumento dalla presente legge. Con le stesse modalita' si fa luogo all'inquadramento del personale con qualifica dirigenziale.
2. Il servizio prestato dal personale non docente dell'Universita' per stranieri di Perugia, in posizione di ruolo e non di ruolo, anteriormente alla data degli inquadramenti previsti dal precedente comma, e' riconosciuto sia ai fini della progressione giuridica ed economica, sia ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza, a norma delle leggi vigenti.
3. Gli inquadramenti sono disposti nella qualifica e nella classe di stipendio corrispondenti a quelle ricoperte nel ruolo di provenienza, mantenendo, a titolo di assegno personale riassorbibile, il maggior trattamento economico eventualmente goduto.
4. Con le stesse modalita' e con i medesimi criteri e' inquadrato il personale in servizio da almeno sei anni, alla data di entrata in vigore della presente legge, presso il Centro educazione professionale assistenti sociali (CEPAS) per i fini istituzionali della scuola diretta a fini speciali convenzionata con l'Universita' di Roma "La Sapienza" e addetto ai servizi amministrativi, di biblioteca e ausiliari.
5. E' abrogato il terzo comma dell'articolo 7 della legge 16 aprile 1973, n. 181.
Art. 28 Ricongiunzione dei servizi ai fini del trattamento di buonuscita
1. Nei confronti del personale docente e non docente gia' dipendente da enti universitari non statali inquadrato ovvero immesso nei corrispondenti ruoli o qualifiche funzionali del personale delle Universita' statali si applica, per la ricongiunzione dei servizi ai fini del trattamento di buonuscita, la disciplina di cui all'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.
La medesima disciplina si applica in caso di passaggio dai ruoli del personale docente e non docente delle Universita' statali ai ruoli del personale di enti universitari non statali.
2. Il personale dipendente da enti universitari soppressi, al quale sia stata liquidata l'indennita' di fine servizio a carico degli enti di provenienza, potra' chiedere la ricongiunzione, ai fini previdenziali, del precedente servizio con quello statale entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero dalla successiva data di inquadramento o di immissione in ruolo, mediante domanda da presentare all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali.
Art. 29 Redistribuzione e aumento degli organici
1. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, si provvede alla redistribuzione, per qualifiche ed aree funzionali, dei posti attualmente esistenti.
2. Con successivo provvedimento si provvedera' all'aumento degli organici nel limite massimo di 7.000 posti, da realizzarsi nel quadriennio 1986-89.
Art. 30 Osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano
1. Con apposito provvedimento si provvedera' alla revisione dell'attuale ordinamento degli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano.
2. Per le esigenze di funzionamento connesse a tale riordinamento sono destinati almeno 400 dei nuovi posti organici previsti dall'articolo 29.
Art. 31 Disposizioni abrogative
1. Sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 86 della legge 11 luglio 1980, n. 312, nonche' tutte le altre disposizioni in contrasto con la presente legge.
Art. 32 Norme finali
1. In relazione a quanto previsto dall'articolo 4, con le modalita' di cui al terzo comma dell'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, saranno apportate le necessarie modifiche ed integrazioni allo schema-tipo di regolamento approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1982, n. 371.
Nei casi di passaggio alle nuove qualifiche previste dalla presente legge si applica, per la determinazione della retribuzione spettante, l'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n. 270.
2. Per il personale dirigente di cui al quadro G della tabella IX del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni e integrazioni, il trattamento economico provvisorio previsto dal decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681, convertito, con modificazioni, nella legge 20 novembre 1982, n. 869, e' determinato tenendo conto degli anni di servizio di ruolo effettivamente prestati e riconosciuti ai sensi della legge 25 ottobre 1977, n. 808, ad eccezione del quinto comma dell'articolo 16 della stessa legge.