Sez. 5, Sentenza n. 43357 del 05/10/2005 Ud. (dep. 30/11/2005) Rv. 233078 - 01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FURTO - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - VIOLENZA SULLE COSE | Nozione - Manomissione della etichetta con codice a barre - Furto nei grandi magazzini - Configurabilità sia della aggravante della violenza sulle cose che di quella dell'uso del mezzo fraudolento.
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FURTO - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - VIOLENZA SULLE COSE
In tema di furto, la previa manomissione dell'involucro del bene che l'agente poi sottragga e la asportazione del codice a barre impresso su detto involucro integrano sia l'aggravante della violenza sulle cose che quella dell'uso del mezzo fraudolento. (Fattispecie nella quale le etichette manomesse dall'imputato, nel convincimento di eliminare un congegno antitaccheggio, non avevano anche la funzione di segnalare la sottrazione furtiva della merce ma soltanto di recare il prezzo destinato alla lettura ottica. La Corte ha osservato che la prima aggravante si configura ogni qualvolta sia alterata la complessiva consistenza originaria della merce, mentre la seconda, quando il bene sia privato di taluni segni di provenienza dal venditore al fine di assicurare la refurtiva all'autore della condotta).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 624 CORTE COST., Cod. Pen. art. 625 com. 1 n. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)