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Sez. L, Sentenza n. 444 del 18/01/1984 (Rv. 432672 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - IN GENERE - QUALIFICA PROFESSIONALE SPETTANTE AL LAVORATORE - ACCERTAMENTO - CRITERI - DEFINIZIONE LEGALE O CONTRATTUALE - RILEVANZA ESCLUSIVA.*
Stato
decisa il 1984-01-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/432672-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - IN GENERE - QUALIFICA PROFESSIONALE SPETTANTE AL LAVORATORE - ACCERTAMENTO - CRITERI - DEFINIZIONE LEGALE O CONTRATTUALE - RILEVANZA ESCLUSIVA.*

Ai fini della qualifica professionale spettante al lavoratore dipendente hanno valore determinante esclusivamente le circostanze relative ai requisiti caratterizzanti la definizione legale o contrattuale della "categoria", "grado" o "classe" in discussione, rimanendo esclusa la Rilevanza di ogni altro elemento eteronomo, ivi compreso quello concernente la qualifica attribuita ad altro lavoratore che abbia in precedenza ricoperto il medesimo incarico relativamente al quale sorge contestazione. (V 2082/81, mass n 412802; (V 1936/80, mass n 405558).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)