Sez. U, Sentenza n. 2597 del 29/04/1981 (Rv. 413373 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PATRONATO (ISTITUTI DI) - NATURA - QUALIFICAZIONE PREVISTA DALLA LEGGE N 112 DEL 1980 - RETROATTIVITA - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE - RAPPORTO DI LAVORO DI UN ISTITUTO DI PATRONATO CON UN SUO DIPENDENTE ESAURITOSI PRIMA DELL'ENTRATA IN VIGORE DI TALE LEGGE - NATURA PUBBLICISTICA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PATRONATO (ISTITUTI DI) - NATURA - QUALIFICAZIONE PREVISTA DALLA LEGGE N 112 DEL 1980 - RETROATTIVITA - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE - RAPPORTO DI LAVORO DI UN ISTITUTO DI PATRONATO CON UN SUO DIPENDENTE ESAURITOSI PRIMA DELL'ENTRATA IN VIGORE DI TALE LEGGE - NATURA PUBBLICISTICA.*
La legge 27 marzo 1980 n 112, la quale dispone (art 1) che gli istituti di patronato, disciplinati dal DLCPS 29 luglio 1947 n 804, hanno personalita giuridica di diritto privato, non spiega effetti retroattivi - in quanto, nonostante la sua formale intitolazione di legge interpretativa del decreto citato, si traduce in una nuova regolamentazione di tali istituti - e, pertanto, non vale ad escludere il carattere pubblicistico del rapporto di lavoro con un istituto di patronato esauritosi prima della sua entrata in vigore. (Conf 5330/80, mass n 409199).*
Riferimenti normativi: Decr. Leg. Capo Provv. Stato 29/07/1947 num. 804 CORTE COST., Legge 27/03/1980 num. 112 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)