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Sez. 5 - , Ordinanza n. 5696 del 22/02/2022 (Rv. 663976 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IN GENERE | Reddito d’impresa - Recupero costi contabilizzati in un esercizio non di competenza - Obbligo per l’amministrazione finanziaria di rettifica del reddito dell’esercizio di effettiva imputazione - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2022-02-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/663976-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IN GENERE

L'amministrazione finanziaria qualora proceda al recupero di costi contabilizzati in un esercizio non di competenza del d.P.R. n. 917 del 1986, ex art. 109 (già art. 75), non è tenuta, in forza del principio di autonomia dei periodi d'imposta, a provvedere alla contestuale rettifica del reddito dell'esercizio ritenuto di effettiva imputazione, potendo il contribuente formulare istanza di rimborso ai sensi dell'art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973, per evitare la perdita del diritto alla restituzione del maggior importo versato di effettiva competenza in dipendenza dei costi sostenuti.

DPR 22/12/1986 num. 917 art. 109, DPR 26/09/1973 num. 602 art. 38 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)