Sez. L, Ordinanza n. 10964 del 26/04/2025 (Rv. 674801-01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DOVERE DI LEALTA' E DI PROBITA' - ESPRESSIONI SCONVENIENTI E OFFENSIVE | Istanze ex art. 89 c.p.c. - Autonomia rispetto all'oggetto principale della causa - Conseguenze - Impugnazione specifica - Necessità - Omessa impugnazione - Giudicato interno - Sussistenza.
PROCEDIMENTO CIVILE - DOVERE DI LEALTA' E DI PROBITA' - ESPRESSIONI SCONVENIENTI E OFFENSIVE
L'istanza di cancellazione delle espressioni sconvenienti od offensive e l'eventuale correlata domanda di condanna al risarcimento del danno ex art. 89 c.p.c. sono caratterizzate da una propria specificità rispetto all'oggetto del contendere e danno luogo, pertanto, a una decisione del tutto indipendente rispetto a quella afferente alla domanda originariamente formulata, che può essere autonomamente impugnata e sulla quale, in mancanza di apposita impugnazione, si forma il giudicato interno.
Cod. Proc. Civ. art. 89, Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)