Sez. 2, Sentenza n. 21411 del 23/06/2026 (Rv. 679297-01)
PROCEDIMENTI CAUTELARI - AZIONI DI NUNCIAZIONE - DENUNZIA DI NUOVA OPERA | Procedimento di nuova opera o di danno temuto - Carattere monofasico - Sussistenza - Ricorrente vittorioso nel merito - Mancato riconoscimento delle spese della fase cautelare - Applicabilità dell'art. 91 c.p.c. - Esclusione. SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - LIQUIDAZIONE - IN GENERE - In genere.
PROCEDIMENTI CAUTELARI - AZIONI DI NUNCIAZIONE - DENUNZIA DI NUOVA OPERA
Nell'ambito del procedimento cautelare uniforme, così come modificato dal d.l. n. 35 del 2005, conv. con modif. in l. n. 80 del 2005, il procedimento di nuova opera o di danno temuto introdotto "ante causam", al pari d'ogni altro diretto all'emissione di una misura cautelare di carattere anticipatorio, è esclusivamente monofasico e termina con il provvedimento, d'accoglimento o di
rigetto, emesso dal giudice monocratico o dal collegio adito in sede di reclamo ai sensi dell'art. 669 terdecies c.p.c.; ne consegue che il ricorrente, soccombente nella fase cautelare e vittorioso nel successivo giudizio di merito, non può ottenere il rimborso delle spese poste a suo carico nel procedimento cautelare invocando l'art. 91 c.p.c., attesa l'autonomia della relativa regolamentazione rispetto a quella del giudizio di merito.
Cod. Civ. art. 1171 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1172, Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 669 octies com. 5, Cod. Proc. Civ. art. 669 terdecies CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 705 CORTE COST., Decreto Legge 14/03/2005 num. 35 art. 2 com. 3 lett. EBIS CORTE COST., Legge 14/05/2005 num. 80 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)