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Sez. 3 - , Sentenza n. 7973 del 20/03/2023 (Rv. 667121 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - IN GENERE | Errore di fatto - Supposizione di inesistenza di un documento esistente - Prova in ordine all’effettività dell’errore di fatto ascritto alla sentenza impugnata - Presenza agli atti del documento affermata sulla base di nota di deposito non sottoscritta dal cancelliere e recante la sola stampigliatura di un timbro - Rilevanza - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2023-03-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/667121-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - IN GENERE

In tema di revocazione delle sentenze per errore di fatto ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c., la

lamenta, non può ritenersi assolta attraverso l'allegazione della nota di deposito e di iscrizione a ruolo recante la sola stampigliatura del timbro di deposito e non anche la sottoscrizione di un funzionario a ciò abilitato, atteso che la mera stampigliatura, essendo facilmente riproducibile, non conferisce alcuna certezza circa l'effettiva provenienza di quell'attestazione di deposito da parte di un membro di quell'ufficio e, di conseguenza, circa l'effettivo avvenuto deposito dei documenti che la sentenza impugnata attesta non presenti tra gli atti del giudizio.

Cod. Proc. Civ. art. 395 lett. 4, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 72, Cod. Proc. Civ. art. 168, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 87

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)