Sez. L, Sentenza n. 11789 del 07/06/2005 (Rv. 581585 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE | Poteri della S.C. - Contenuto - Limiti - Fattispecie in tema di infermità derivante da causa di servizio.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE
Il controllo di logicità del giudizio di fatto, consentito dall'art. 360 n. 5 cod. proc. civ., non equivale alla revisione del "ragionamento decisorio", ossia dell'opzione che ha condotto il giudice del merito ad una determinata soluzione della questione esaminata, posto che una simile revisione, in realtà, non sarebbe altro che un giudizio di fatto e si risolverebbe sostanzialmente in una sua nuova formulazione, contrariamente alla funzione assegnata dall'ordinamento al giudice di legittimità; ne consegue che risulta del tutto estranea all'ambito del vizio di motivazione ogni possibilità per la S.C. di procedere ad un nuovo giudizio di merito attraverso l'autonoma, propria valutazione delle risultanze degli atti di causa.(Nella specie, la S.C. ha ritenuto adeguata la motivazione del giudice di merito che, con riferimento al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di una infermità, aveva ritenuto che il requisito della consapevolezza da parte dell'assicurato riguardo all'esistenza dello stato morboso, all'eziologia professionale della malattia e al raggiungimento della soglia di indennizzabilità, rilevante al fine di valutare la tempestività o meno della domanda amministrativa, fosse stato raggiunto in presenza di indici significativi quali l'attività professionale del ricorrente (infermiere professionale), l'ambiente ospedaliero nel quale questi lavorava, la peculiare natura della infermità (ulcera duodenale) e la certificazione presentata dal lavoratore al momento del suo rientro al lavoro).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)