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Sez. T, Sentenza n. 2139 del 29/01/2025 (Rv. 673648-01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA DI OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE | Tosap - Società di produzione dell'energia elettrica (Enel Produzione s.p.a.) - Disposizione "agevolativa" di cui all'art. 63, comma 2, lett. f), del d.lgs. n. 446 del 1997 - Ambito di applicabilità - Erogazione di un pubblico servizio - Possesso di infrastrutture funzionali alla fornitura del servizio in capo ad altri soggetti - Rete di erogazione di pubblici servizi unitaria - Vincolo di complementarietà - Vincolo di esclusività - Fondamento.
Stato
decisa il 2025-01-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/673648-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA DI OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE

In tema di Tosap, la disposizione "agevolativa" di cui all'art. 63, comma 2, lett. f), del d.lgs. n. 446 del 1997, vigente ratione temporis, è applicabile anche all'Enel Produzione s.p.a., quale società di produzione di energia elettrica, in ragione dell'attività strumentale che svolge per la erogazione di un pubblico servizio - consentendo l'utilizzo delle proprie infrastrutture anche ad altri soggetti per la distribuzione della energia elettrica - e dell'unitarietà del sistema elettrico nazionale, caratterizzato da una rete unica integrata composta da una serie di fasi (di produzione, di trasmissione, di dispacciamento e di distribuzione) tra loro connesse da connaturati vincoli inscindibili tali per cui, in assenza dell'una, non possono trovare compimento le altre (c.d. vincolo di complementarietà) e ogni attività è posta in essere esclusivamente nell'interesse delle altre (c.d. vincolo di esclusività).

Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 art. 63 com. 2 lett. F CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)