Sez. 1, Ordinanza n. 1914 del 15/06/1979 Cc. (dep. 09/08/1979) Rv. 142753 - 01
LIBERTA PERSONALE DELL'IMPUTATO - MANDATI E ORDINI - DI CATTURA O DI ARRESTO - IN GENERE - RINNOVAZIONE - AMMISSIBILITA.*
LIBERTA PERSONALE DELL'IMPUTATO - MANDATI E ORDINI - DI CATTURA O DI ARRESTO - IN GENERE - RINNOVAZIONE - AMMISSIBILITA.*
Sebbene i termini della custodia preventiva decorrano in ogni caso, salvo che non sopravvengano elementi di fatto che giustifichino ulteriori e diverse contestazioni, dal giorno iniziale della carcerazione, gli organi istruttori possono legittimamente emettere, quando se ne ravvisi la necessita o l'opportunita, successivi ordini o mandati di cattura, per rinnovare contestazioni gia avvenute con precedenti provvedimenti, giacche ai provvedimenti di cattura non e applicabile la preclusione del giudicato. Ma resta ferma per lo imputato la possibilita di far valere, con l'apposita procedura incidentale, le eventuali questioni attinenti alla durata della custodia preventiva.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 251, Cod. Proc. Pen. art. 253 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 271 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)