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Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931-IX, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza

Testo vigente

Art. 100

1. Qualora per lavori urgenti o di breve durata, l'impianto di un regolare deposito possa essere causa di ritardo, il Prefetto puo' rilasciare, con l'osservanza delle prescrizioni stabilite nell'allegato B, speciale licenza per acquistare e detenere limitate quantita' di esplosivi di qualsiasi categoria, non superiori al consumo di otto giorni, da custodirsi in luogo adatto, fuori dell'abitato, e in modo che non possano cadere in altre mani, e con assoluto divieto di venderli, cederli o consegnarli ad altri.

Art. 101

1. Chi chiede la licenza per fabbricare o accendere fuochi d'artificio deve ottenere un certificato di idoneita' rilasciato dal prefetto su conforme parere della commissione tecnica prevista dall'art. 49 del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, integrata da due ispettori del lavoro, di cui uno laureato in ingegneria o chimica e l'altro in medicina.

2. L'aspirante deve dimostrare, mediante un esperimento pratico, la conoscenza delle sostanze impiegate nella preparazione dei fuochi artificiali e la tecnica della fabbricazione e dell'accensione dei fuochi.

3. Tiene luogo del certificato di cui al primo comma di questo articolo il certificato di idoneita' rilasciato da un laboratorio pirotecnico governativo o da un centro militare di esperienze abilitato al rilascio di diplomi di artificieri.

4. Ai componenti della commissione e' corrisposto, a carico dell'Amministrazione dell'interno, il gettone di presenza nella misura stabilita dalle vigenti disposizioni.

5. Gli interessati, all'atto della richiesta intesa ad ottenere la licenza di cui al primo comma, dovranno versare a favore dell'erario, presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato, la somma di L. 3000.

Art. 102

1. Chi chiede la licenza per fabbricare esplosivi di qualsiasi specie e' tenuto a dimostrare la propria idoneita' nei modi indicati nel primo o nel secondo comma dell'articolo precedente e a pagare la somma stabilita dallo stesso articolo.

2. Per le licenze di deposito, vendita e trasporto, l'idoneita' del richiedente puo' essere dimostrata con qualsiasi mezzo ritenuto sufficiente a giudizio dell'autorita' di P. S. competente a rilasciare la licenza.

Art. 103

1. Il titolare delle licenze contemplate dall'art. 52 della legge e' tenuto a dimostrare di avere stipulato, a proprie spese, l'assicurazione individuale o collettiva, degli operai e guardiani, tanto per gli infortuni che per le altre specie di assicurazioni obbligatorie a norma di legge.

Art. 104

1. Gli esplosivi della 2ª e 3ª categoria non possono essere ceduti che alle pubbliche autorita', o ai fabbricanti o depositari autorizzati, o a chi dimostri di averne bisogno nell'esercizio della sua professione, arte o mestiere, e dia garanzia di non abusarne.

2. Tali condizioni devono farsi constare mediante un certificato dell'autorita' locale di P. S., che deve essere trattenuto dal fabbricante o dal venditore, il quale deve annotare la quantita' e qualita' delle materie vendute o consegnate nell'apposito registro.

Art. 105

1. Chi ha ottenuto la licenza per fabbricare o per tenere in deposito materie esplodenti, ha i seguenti obblighi:

  1. 1) non lavorare di notte.

2. E' in facolta' del Ministero dell'interno consentire, previo parere del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e sentita la commissione consultiva per le sostanze esplosive ed infiammabili di cui all'art. 84, il lavoro notturno nelle fabbriche di materie esplodenti secondo le modalita' determinate con apposito decreto ministeriale di integrazione dell'allegato B ai sensi dell'art. 83 ultimo comma;

  1. 2° non impiegare fuoco o lume nell'interno dei locali dichiarati pericolosi dalla Commissione tecnica provinciale per gli esplosivi e le materie infiammabili.

3. Tali locali possono, tuttavia, essere illuminati con lampade situate all'esterno, in apposite nicchie e separate dai locali stessi mediante parete fissa di vetro. Ogni canalizzazione elettrica deve essere sempre collocata all'esterno dei locali;

  1. 3° far trasportare entro 48 ore le materie fabbricate, nei magazzini di deposito;

  2. 4° tenere quel numero di guardiani che la Commissione tecnica ritiene necessario per la custodia delle materie esplodenti.

4. I guardiani devono essere nominati secondo le norme prescritte dagli articoli 133 e 138 della legge.

Art. 106

1. La licenza pel trasporto degli esplosivi di seconda e terza categoria deve vincolarsi alla condizione che il trasporto per via ordinaria sia fatto con l'accompagnamento di una o piu' guardie particolari giurate, oppure di uno o piu' agenti della forza pubblica, in modo da rendere sicura la custodia di quelle materie.

2. Tuttavia, il trasporto di esplosivi di seconda categoria sino al quantitativo di cinque chilogrammi e di quelli di terza fino al numero di cinquanta, puo' essere autorizzato dal Prefetto senza vincolo di scorta.

Art. 107

1. I comandanti delle navi mercantili in arrivo che hanno carico, anche parziale, di esplosivi, e quelli delle navi mercantili che devono ricevere il carico, anche parziale, di esplosivi, sono rispettivamente tenuti, i primi a darne avviso entro 24 ore dall'entrata in porto, e i secondi almeno 24 ore prima di ricevere il carico alle autorita' di pubblica sicurezza del porto.

Art. 108

1. Nel registro prescritto dall'art. 55 della legge, si prende nota della data dell'operazione, della persona e della ditta con la quale l'operazione e' compiuta, della specie e quantita' dell'esplosivo acquistato o venduto, e del modo col quale lo acquirente ha dimostrato la propria identita' personale.

2. E' permessa la vendita della polvere e delle cartucce da caccia al minore che esibisca la licenza di porto d'arme.

Art. 109

1. In caso di sottrazione o distrazione di materie esplodenti da una fabbrica, da un deposito o da una rivendita, deve essere fatta immediata denunzia all'autorita' di P. S.
Nel caso di negligenza nella custodia o di ritardo della denunzia, la licenza puo' essere revocata, senza pregiudizio delle sanzioni penali in cui il titolare possa essere incorso.

Art. 110

1. L'installazione di impianti provvisori elettrici per straordinarie illuminazioni pubbliche in occasione di festivita' civili o religiose o in qualsiasi altra contingenza e' soggetta a comunicazione da trasmettere al Comune corredata dalla certificazione di conformita' degli impianti di cui all'articolo 7 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37.

2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 25 NOVEMBRE 2016, N. 222.

3. Gli spari, le esplosioni e le accensioni diverse da quelle contemplate al primo comma del presente articolo non possono compiersi che in luogo sufficientemente lontano dalla folla, in modo da prevenire danni o infortuni.

4. E' obbligatoria l'assistenza della forza pubblica.

§ 12. Dei portieri e dei custodi

Art. 111

1. L'obbligo dell'iscrizione nell'apposito registro, di cui all'art. 62 della legge, incombe:

  1. a) ai portieri degli stabili rustici ed urbani, tanto se abitati dal proprietario che se dati in affitto, o disabitati;

  2. b) ai portieri o custodi degli alberghi di qualsiasi categoria, o degli esercizi pubblici in genere, anche se disabitati; dei locali di pubblico trattenimento o di pubblico spettacolo, nonche' di qualsiasi negozio, anche durante l'eventuale periodo di chiusura;

  3. c) alle persone addette alla custodia interna od esterna delle fabbriche, delle officine, dei cantieri, degli opifici, dei magazzini, dei depositi, degli stabilimenti di qualsiasi specie, degli uffici e simili anche durante l'eventuale periodo di chiusura;

  4. d) a coloro che sostituiscono il portiere, anche se persone di sua famiglia.

2. Si considerano portieri anche coloro che, oltre a mansioni di custodia, attendono a qualsiasi altra occupazione.19

Art. 112

1. I documenti da prodursi a corredo della domanda per l'iscrizione nel registro dei portieri sono esenti da tassa di bollo a termine dell'art. 74 della tabella B annessa alla legge sul bollo del 30 dicembre 1923, n. 3268.

Art. 113

1. L'autorita' di P. S., nel provvedere sulle domande per la iscrizione nel registro dei portieri, valuta, con criterio discrezionale, la idoneita' morale e politica dell'aspirante, ed, in particolare, accerta se, per eta', condizioni di salute, intelligenza, egli sia in grado di spiegare la necessaria vigilanza e di opporsi efficacemente alla consumazione di azioni delittuose.

2. Il portiere e' tenuto a corrispondere ad ogni richiesta della autorita' di P. S. e a riferire ogni circostanza utile ai fini della prevenzione generale e della repressione dei reati.19

Art. 114

1. Il registro per l'iscrizione dei portieri e' conforme al modello annesso al presente regolamento.

2. L'autorita' di pubblica sicurezza, accertata l'identita' del richiedente e la sua idoneita' ai sensi dell'articolo precedente, gli rilascia il certificato sul modello annesso.19

§ 13. Delle industrie insalubri e pericolose e dei mestieri rumorosi e incomodi

Art. 115

1. Qualora, per l'esecuzione delle disposizioni contenute negli articoli 64 e 65 della legge, occorra una visita sopraluogo, questa e' eseguita, a spese della parte richiedente o ricorrente, da uno o da tre periti incaricati dal Prefetto o dal Podesta', secondo la rispettiva competenza.

Titolo III. Disposizioni relative agli spettacoli, esercizi pubblici, agenzie, tipografie, affissioni, mestieri girovaghi, operai e domestici.

§ 14. Degli spettacoli e trattenimenti pubblici

Art. 116

1. Per le licenze di cui agli articoli 68 e 69 della legge e' ammessa la rappresentanza. La domanda per ottenere la licenza deve contenere l'indicazione della specie di spettacolo o di trattenimento e il periodo delle rappresentazioni.

2. Alla domanda della licenza per pubbliche rappresentazioni nelle sale di varieta', nei circhi equestri e in qualunque altro luogo pubblico o aperto al pubblico, esclusi i teatri per rappresentazioni di opere liriche o drammatiche, occorre unire i certificati di nascita dei minorenni che prendano parte alle rappresentazioni.

3. La licenza e' concessa per un numero determinato di rappresentazioni o di trattenimenti di una sola specie.

4. La concessione di nuove licenze di esercizio per spettacoli cinematografici, misti e teatrali e la rinnovazione delle licenze stesse sono subordinate al preventivo nulla osta del Ministero della cultura popolare, a termini dei Regi decreti-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 419 e 10 settembre 1936-XIV, n. 1946.

Art. 118

1. La licenza di cui all'art. 68 della legge deve richiedersi anche per i circoli privati a cui si acceda da non soci con biglietto d'invito, quando, per il numero delle persone invitate, o per altre circostanze, sia da escludere il carattere privato della rappresentazione o del trattenimento.

2. Sono del pari soggetti alla licenza le rappresentazioni o i trattenimenti dati al pubblico nel recinto delle esposizioni artistiche, industriali e simili.

3. Per dare spettacoli cinematografici ambulantemente occorre la licenza di cui all'art. 68 della legge: pero' gli esercenti cinema ambulanti che si recano in comuni della stessa provincia, una volta ottenuta la licenza di cui all'art. 68 della legge, possono esercitare la loro attivita' in base a semplice visto dell'autorita' locale di P. S., che potra' imporre speciali modalita' per lo spettacolo.

Art. 119

1. Non puo' essere concessa licenza per corse di cavalli o per altre simili gare, se nel luogo a cio' destinato non sia provveduto, con ripari materiali, a garantire l'incolumita' degli spettatori.

2. Per le corse ciclistiche o podistiche a lungo percorso, l'apposizione dei ripari puo' essere limitata ai luoghi indicati dall'autorita' di P. S., compresi, in ogni caso, il luogo di partenza o il traguardo.

3. Agli agenti della forza pubblica che concorrono a mantenere sgombro lo spazio destinato alla corsa e' dovuta, a carico del concessionario, l'indennita' nella misura determinata dai rispettivi regolamenti.

4. Tra le condizioni da imporsi nella licenza dev'essere compresa quella di provvedere al servizio di assistenza sanitaria pei casi di infortunio.

5. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle corse indetto da societa' debitamente costituite o autorizzate.

Art. 120

1. Per le gare di velocita' di autoveicoli, aeronautiche e simili, si osservano, oltre alle disposizioni stabilite dalle leggi e dai regolamenti speciali, anche tutte le altre prescrizioni che l'autorita' di P. S. ritenesse necessario di imporre a tutela dell'ordine pubblico e della pubblica incolumita'.