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Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale

Testo in vigore al

Capo I-bis. Mutua assistenza fra gli stati membri delle comunita' europee in materia di ricupero di crediti

Capo II. Conferma, soppressione e modifica di norme regolamentari

Art. 348 Soppressione di norme regolamentari in materia di cauzioni

1. Nell'art. 55, primo comma, del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi doganali, approvato con regio decreto 13 febbraio 1896, n. 65, sono soppresse le parole "aumentato di un decimo".

2. Nell'art. 221, ultimo comma, del medesimo regolamento, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952, n. 1968, e' altresi' soppressa la frase "e quando sia scaduto il termine stabilito dall'art. 27 della legge 25 settembre 1940, n. 1424, sopracitata, riguardo alla riscossione suppletiva dei diritti dovuti".

Art. 349 Imbarco per l'uscita dallo Stato per via di mare di merci estere in transito

1. In deroga a quanto previsto nell'articolo 210 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi doganali, approvato con regio decreto 13 febbraio 1896, n. 65, per le merci estere in transito che escono dallo Stato per via di mare si prescinde, all'atto dell'imbarco, dalla emissione del "lasciapassare per merci estere" quando ricorra una delle condizioni di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 142.

Capo III. Scritture doganali e relative contabilita'

Art. 350 Registri, stampati e formulari

1. Il Ministro per le finanze stabilisce i modelli dei registri, degli stampati e degli altri formulari relativi alle scritture doganali e detta le istruzioni per il loro uso. I modelli dei registri, stampati e formulari concernenti la contabilita' doganale e le istruzioni per il loro uso sono stabiliti di concerto con il Ministro per il tesoro.

Art. 351 Automazione dei servizi

1. Il Ministro delle finanze, ai fini dello snellimento delle procedure e della razionale automazione dei servizi, con propri decreti emanati d'intesa, ove occorra, col Ministro del tesoro:

  1. a) approva le istruzioni per il funzionamento degli uffici doganali che si avvalgono di sistemi informatici, stabilendo le necessarie modifiche procedurali, i requisiti dei supporti magnetici o scritti, sostitutivi di registri, di moduli, di bollettari e di simili mezzi di scritturazione, nonche' le modalita' per la loro produzione, classificazione, conservazione ed archiviazione, e determina le procedure e le cautele per l'acquisizione e lo scambio di documenti, certificazioni e notizie tra gli uffici doganali ovvero tra gli uffici doganali ed altri uffici pubblici, anche esteri, a mezzo di sistemi di teletrasmissione e telematici;

  2. b) puo' consentire che la fornitura di elementi necessari per l'accertamento tributario e degli altri dati e notizie ad esso correlative abbia luogo, da parte di enti pubblici e privati provvisti di sistemi di elaborazione dati, a mezzo di supporti magnetici o di collegamenti tra detti sistemi ed il sistema informatico doganale, fissando le cautele necessarie per garantirne la sicurezza e l'affidabilita';

  3. c) stabilisce gli altri casi nei quali gli uffici della Amministrazione finanziaria, compreso il Corpo della Guardia di finanza, sono tenuti a scambiarsi dati e notizie acquisiti dai rispettivi sistemi informativi e le relative modalita' e cautele intese a garantirne la sicurezza e l'affidabilita'.

Art. 351-bis Revisione delle scritture doganali

1. I registri scritti, le bollette matrici e gli altri documenti che rimangono presso le dogane dopo espletate le operazioni doganali devono essere rigorosamente custoditi per essere sottoposti a revisione nei modi e nei tempi stabiliti, con proprio decreto, dal Ministro per le finanze.

2. La revisione, da effettuarsi attraverso il sistema dello scandaglio, ha lo scopo di controllare che i diritti siano, stati esattamente liquidati, riscossi e versati, che le merci introdotte nel territorio doganale abbiano avuto regolare esito e che nell'accettazione ed emissione dei documenti doganali, nella tenuta dei registri ed altre scritture e comunque nell'azione amministrativa in genere, siano state osservare le vigenti disposizioni nazionali e comunitarie.

Capo IV. Disposizioni finali

Art. 352 Abrogazione di norme

1. Sono abrogati i seguenti provvedimenti legislativi:

  1. a) la legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424, e successive modificazioni;

  2. b) il decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive modificazioni;

  3. c) la legge 14 maggio 1965, n. 576;

  4. d) la legge 27 giugno 1966, n. 514;

  5. e) il decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1969, n. 1130;

  6. f) il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1969, n. 1133, eccettuato il primo comma dell'art. 36;

  7. g) il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1969, n. 1134, eccettuato il secondo comma dell'art. 6;

  8. h) il decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1970, n. 62, eccettuati il terzo comma dell'art. 8, il quarto comma dell'art. 10, il quarto comma dell'art. 12 ed il primo comma dell'art. 25;

  9. i) il decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1971, n. 18, eccettuati gli articoli 123, 124, 125, 126, 127 e 128.

Il rinvio alle disposizioni abrogate fatto dalle norme rimaste in vigore di cui ai punti h) ed i) del precedente comma, da altre leggi, da regolamenti e da altre norme amministrative, si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del presente testo unico.

2. Visto, il Ministro per le finanze: VALSECCHI