Sez. 1, Sentenza n. 1833 del 07/10/1970 (Rv. 347813 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA - CONTRADDITTORIA - INSUFFICIENTE - OMESSA - ESTREMI.*
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA - CONTRADDITTORIA - INSUFFICIENTE - OMESSA - ESTREMI.*
Il vizio di contraddittorieta di motivazione e quello di motivazione insufficiente od omessa, previsti dall'art 360 n 5 cod proc civ, non possono consistere in apprezzamenti dei fatti e delle prove difformi da quelli pretesi dalla parte, perche spetta soltanto al giudice del merito di individuare le fonti del proprio convincimento e all'uopo valutare le prove, controllarne l'attendibilita e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti costitutivi della domanda o della eccezione, dare prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova, salvi i casi tassativamente previsti dalla legge, stabilire se sussistano fatti idonei a dare fondamento a presunzioni semplici, tutto cio rientrando nel suo potere discrezionale, a norma dell'art 116 cod proc civ. (Conf 353, 70, mass n 345263).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)