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Sez. 3, Sentenza n. 1697 del 25/01/2008 (Rv. 601473 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - RIUNIONE E SEPARAZIONE DI CAUSA | Pendenza di cause connesse davanti a giudici diversi dello stesso ufficio giudiziario - Violazione del dovere di riferire al capo dell'ufficio - Nullità della sentenza - Esclusione - Provvedimenti relativi - Natura ordinatoria - Sussistenza - Conseguenze - Insindacabilità in sede di legittimità.
Stato
decisa il 2008-01-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/601473-01

PROCEDIMENTO CIVILE - RIUNIONE E SEPARAZIONE DI CAUSA

Nel caso di connessione della stessa causa con altra causa pendente davanti ad un diverso giudice dello stesso ufficio, è inidonea a determinare la nullità della sentenza la violazione dell'art. 274, secondo comma, cod. proc. civ., relativo al dovere del giudice incaricato della trattazione di una delle cause di riferire al capo dell'ufficio, in quanto concerne una norma attinente al mero ordine interno (ad uno stesso ufficio giudiziario) di trattazione delle cause, e non ad una fase dell'"iter" formativo del convincimento del giudice. Peraltro, l'esercizio in senso affermativo o negativo del potere di disporre la riunione non è censurabile in sede di legittimità, poichè i relativi provvedimenti hanno natura ordinatoria e si fondano su valutazioni di mera opportunità.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 135, Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 274 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)