Sez. 1, Sentenza n. 1811 del 20/02/1991 (Rv. 471022 - 01)
Servitù - Prediali - Servitù coattive | In genere - Elettrodotto - Occupazione senza titolo di suolo privato - Realizzazione di elettrodotto - Costituzione della servitù - Esclusione - Illecito permanente.
Servitù - Prediali - Servitù coattive
L'apprensione sine titulo di un suolo privato, seguita dalla realizzazione di un impianto di elettrodotto in carenza sia di autorizzazione dell'autorità competente (art. 119 t.u. 11 dicembre 1933 n. 1775), sia di dichiarazione di pubblica utilità (artt. 115 e 116 t.u. cit.), sia di valido asservimento (in presenza di autorizzazione e declaratoria di p.u.), non fa sorgere una servitù secondo lo schema dell'occupazione acquisitiva, non potendo tale figura applicarsi all'acquisto di diritti reali su cosa altrui, ma dà luogo ad un illecito permanente da parte dell'ente costruttore o gestore. Pertanto, il titolare del diritto reale aggredito è legittimato a proporre domanda di risarcimento sia per il danno sofferto nel quinquennio (anteriore alla domanda) sia per i danni che potranno probabilmente prodursi in avvenire, e, nel caso in cui all'autore dell'illecita costruzione succeda un altro soggetto, la domanda di risarcimento del danno può essere proposta pure nei confronti del successore, essendo quest'ultimo responsabile per non aver rilasciato il suolo e non aver ripristinato la legittimità della situazione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Regio Decr. 11/12/1933 num. 1775 art. 115, Regio Decr. 11/12/1933 num. 1775 art. 116, Regio Decr. 11/12/1933 num. 1775 art. 119 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)