Sez. 1, Sentenza n. 5824 del 28/01/1976 Ud. (dep. 13/05/1976) Rv. 133486 - 01
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTA INDIVIDUALE - VIOLENZA PRIVATA - MINACCIA - ESTREMI.*
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTA INDIVIDUALE - VIOLENZA PRIVATA - MINACCIA - ESTREMI.*
Ai fini del reato di violenza privata, nella nozione di minaccia rientra qualsiasi comportamento od atteggiamento intimidatorio dell'agente, che sia idoneo ad eliminare o ridurre sensibilmente nel soggetto passivo la capacita di determinarsi e di agire secondo la propria volonta in dipendente. Pertanto, non occorre una minaccia verbale od esplicita, essendo sufficiente un qualsiasi comportamento od atteggiamento, tanto verso il soggetto passivo tanto verso altri, idoneo ad incutere timore ed a suscitare la preoccupazione di subire un danno ingiusto, onde ottenere che, mediante tale intimidazione, il soggetto passivo sia indotto a fare, tollerare od omettere qualche cosa.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 610
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)