Sez. 3, Sentenza n. 4 del 12/06/1981 Ud. (dep. 05/01/1982) Rv. 151447 - 01
EDILIZIA - LICENZA DI COSTRUZIONE - COSTRUZIONE ABUSIVA - AMNISTIA - D.P.R. 4 AGOSTO 1978, N. 413 - ESCLUSIONI OGGETTIVE - CASI ECCETTUATI - EDILIZIA - VOLUMETRIA DI LIMITATA ENTITÀ - CRITERIO DI VALUTAZIONE.*
EDILIZIA - LICENZA DI COSTRUZIONE - COSTRUZIONE ABUSIVA - AMNISTIA - D.P.R. 4 AGOSTO 1978, N. 413 - ESCLUSIONI OGGETTIVE - CASI ECCETTUATI - EDILIZIA - VOLUMETRIA DI LIMITATA ENTITÀ - CRITERIO DI VALUTAZIONE.*
L'art. 2 lettera C) n. 1 d.P.R. 4 agosto 1978, n. 413, nel prevedere le esclusioni oggettive dall'amnistia, eccettua, tra gli altri, il reato di costruzione abusiva quando i volumi illegittimamente realizzati siano di limitata entità. In assenza di un parametro legislativo al riguardo, questo deve essere desunto da un criterio diffuso di valutazione sociale, che trova espressione anche nel settore legislativo inerente l'edilizia economica e popolare, secondo cui la costruzione abitativa di medie dimensioni è in linea di massima, quella costituita da una superficie coperta di 120 mq., cui corrisponde una volumetria oscillante dai 300 ai 500 mc.. (Conf mass n 147343).*
Riferimenti normativi: Legge 28/01/1978 num. 10 art. 17 lett. B, DPR 04/08/1978 num. 413 art. 2 com. 1 lett. C CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)