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Sez. 1, Sentenza n. 12720 del 30/08/2002 (Rv. 557217 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - DOLO - DELLA PARTE | Requisiti - Mendacio o silenzio su fatti decisivi della causa - Rilevanza - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2002-08-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/557217-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - DOLO - DELLA PARTE

Integra la fattispecie del dolo processuale revocatorio (art. 395 n.1 cod. proc. civ.) non già la mera violazione del dovere di lealtà e probità da parte dell'agente, bensì quell'attività intenzionalmente fraudolenta che si concreti in artifici e raggiri tali da pregiudicare o sviare la difesa avversaria, facendo apparire una situazione diversa da quella reale, onde impedire al giudice la conoscenza di una corretta verità processuale - requisiti, questi, ravvisabili anche nel mendacio o nel silenzio su fatti decisivi della causa, specie quando il comportamento processuale attuativo dell'iniziale disegno fraudolento sia tale da impedire alla controparte un'efficace attività difensiva o, comunque, da pregiudicare l'esito del procedimento - (nell'affermare il principio di diritto che precede la S.C. ha così confermato la pronuncia del giudice di merito che, in accoglimento di un'istanza di revocazione della propria precedente sentenza resa in sede di delibazione, aveva riscontrato gli estremi del dolo processuale revocatorio negli artifici escogitati dalla difesa di una delle parti che, con riferimento al precedente giudizio di annullamento di matrimonio in sede ecclesiastica, aveva fraudolentemente condotto il giudice della delibazione, mercè la presentazione di un insignificante documento, a ritenere la causa ecclesiastica viziata per essersi le relative notifiche dirette a persona diversa dall'interessato).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)