Sez. 1, Sentenza n. 1171 del 06/02/1987 (Rv. 450718 - 01)
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - I.A.C.P. - ISTITUTI AUTONOMI CASE POPOLARI - PROPORZIONE DI RICORSO PER CASSAZIONE DI PARTE DEL PRESIDENTE - PREVIO AUTORIZZAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE O SUCCESSIVA RATIFICA - MANCANZA - INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO.*
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - I.A.C.P. - ISTITUTI AUTONOMI CASE POPOLARI - PROPORZIONE DI RICORSO PER CASSAZIONE DI PARTE DEL PRESIDENTE - PREVIO AUTORIZZAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE O SUCCESSIVA RATIFICA - MANCANZA - INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO.*
Il ricorso per Cassazione proposto dal Presidente di un i.A.C.P. deve essere previamente autorizzato da parte del consiglio di amministrazione dell'ente ovvero (in caso di proposizione in via di urgenza) essere successivamente ratificato da detto consiglio, a norma dell'art. 14, lett. F), dello statuto-tipo approvato con d.P.R. 14 febbraio 1975 n. 226 (riproduttivo, in parte qua, dell'analoga disposizione sub art. 14 del previgente statuto approvato con R.d. 25 maggio 1936 n. 1049). In difetto di tale autorizzazione (o ratifica) - che è integrativa della capacità processuale del ricorrente e si configura come condizione necessaria di efficacia della sua Costituzione in giudizio - il ricorso stesso deve considerarsi inammissibile. (Conf 4786/85, mass n 442198; (Conf 4429/81, mass n 415130).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Regio Decr. 25/05/1936 num. 1049 art. 14, DPR 14/02/1975 num. 226 art. 14 lett. F
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)