Sez. 1, Sentenza n. 723 del 02/04/1988 Ud. (dep. 21/01/1989) Rv. 180234 - 01
IMPUTABILITÀ - VIZIO DI MENTE - IN GENERE - PARZIALE - TOTALE - CAUSA PATOLOGICA - NECESSITÀ - PERSONALITÀ PSICOPATICA - RILEVANZA - ESCLUSIONE.*
IMPUTABILITÀ - VIZIO DI MENTE - IN GENERE - PARZIALE - TOTALE - CAUSA PATOLOGICA - NECESSITÀ - PERSONALITÀ PSICOPATICA - RILEVANZA - ESCLUSIONE.*
L'infermità mentale, totale o parziale, deve dipendere sempre da una causa patologica tale da alterare i processi della volontà e dell'intelligenza. Ne consegue che la personalità psicopatica (o caratteropatica ovvero ancora personalità disarmonica) normalmente non integra gli estremi per il riconoscimento del vizio di mente costituendo una semplice alterazione del carattere e rientrando nell'ampio gruppo delle personalità abnormi che lasciano generalmente integra la capacità mentale o che, nella Forma degenerativa, interessano solo la sfera affettiva. (Conf mass n 169683; (Conf mass n 168636).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 88 CORTE COST., Cod. Pen. art. 89 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)