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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 21098 del 11/09/2017 (Rv. 645483 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - SU ISTANZA DI PARTE (CHIAMATA) - CHIAMATA IN GARANZIA | Impugnazione della sentenza proposta dal solo terzo chiamato in garanzia - Efficacia nei confronti del garantito - Fondamento - Natura della garanzia - Irrilevanza - Litisconsorzio necessario processuale - Sussistenza – Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2017-09-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/645483-01

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - SU ISTANZA DI PARTE (CHIAMATA) - CHIAMATA IN GARANZIA

Nel caso di chiamata in garanzia, l’impugnazione del terzo chiamato avente per oggetto il rapporto principale giova anche al soggetto garantito, senza necessità di una sua impugnazione incidentale, dovendosi ravvisare un'ipotesi di litisconsorzio necessario processuale non solo se il convenuto abbia scelto di estendere nei confronti del terzo chiamato l'efficacia soggettiva dell'accertamento relativo al rapporto principale, ma anche quando abbia chiesto, nell'effettuare la chiamata, l'accertamento dell'esistenza del rapporto di garanzia e l'attribuzione della relativa prestazione. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto coperta dal giudicato la condanna di un Comune al risarcimento del danno subìto da un motociclista per la caduta causata dal manto stradale dissestato, in quanto l'ente non aveva proposto appello incidentale a seguito dell’appello principale della ditta appaltatrice, chiamata in garanzia, osservando che la sentenza della corte di merito, che aveva accolto l’impugnazione principale della terza chiamata, avrebbe dovuto estendere i relativi effetti anche nei confronti dell’amministrazione comunale, senza necessità di impugnazione incidentale).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 32 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 108

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)