Sez. 5 - , Ordinanza n. 4377 del 14/02/2019 (Rv. 652531 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - IN GENERE | Rimborsi - Silenzio rifiuto sull'istanza presentata nel termine ex art. 21 d.lgs. n. 546 del 1992 - Prescrizione - Decorrenza.
TRIBUTI (IN GENERALE) - IN GENERE
Alla domanda di rimborso o restituzione del credito maturato dal contribuente si applica, ove manchi una disciplina specifica, la norma generale di cui all'art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, che prevede un termine biennale di decadenza per la presentazione dell'istanza, il cui decorso non esclude, tuttavia, l'operare del termine decennale di prescrizione ex art. 2946 c.c. che decorre, una volta maturato il silenzio-rifiuto su detta istanza, ossia dopo novanta giorni dal deposito senza che sia intervenuta una pronuncia dell'Ufficio su di essa.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 21, Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)