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Modificazioni ed integrazioni alla legge 18 aprile 1962, n. 167

Testo in vigore al

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. L'articolo 12 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e' sostituito dal seguente:
"L'indennita' di espropriazione delle aree e' determinata dall'Ufficio tecnico erariale nei modi previsti dall'articolo 13 della, legge 15 gennaio 1885, n. 2892.
L'Ufficio tecnico erariale comunica al prefetto ed al sindaco l'indennita' fissata.
In aggiunta all'indennita', e' contemporaneamente corrisposta, al proprietario espropriato, per ogni anno e frazione di anno calcolata ad anno intero compresi tra la data di approvazione del piano e la data del decreto di esproprio, una somma pari al 2 per cento dell'importo medio degli indennizzi o, in mancanza, dei prezzi di acquisto, rispettivamente liquidati o pagati, per metro quadrato, per le espropriazioni o gli acquisti effettuati nella zona, ai sensi della presente legge, in ciascuno di tali anni o frazioni di anno".

Art. 3

1. All'articolo 16 della legge 18 aprile 1962, n. 167, sono aggiunti i seguenti commi:
"Le spese per le opere di urbanizzazione primaria, di cui all'articolo 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847, sono a carico dei proprietari, in proporzione al volume edificabile consentito, e devono essere rimborsate al Comune all'atto della concessione della licenza edilizia.
Il Comune ha la facolta' di affidare l'esecuzione delle opere stesse ai proprietari, con le modalita' e per l'importo di spesa relativo da stabilirsi in sede di stipulazione della convenzione prevista all'articolo 18, quarto comma.
Nella convenzione sopracitata e', inoltre, determinata la quota delle spese relative alle opere di urbanizzazione secondaria, posta a carico dei proprietari in proporzione al volume edificabile consentito".

Art. 5

1. L'articolo 18, ultimo comma, della legge 18 aprile 1962, n. 167, e' sostituito dal seguente:
"Per i primi dieci anni dalla data del rilascio della dichiarazione di abitabilita', gli alloggi di cui e' ammessa la costruzione a norma dell'articolo 16 possono essere dati in locazione per un canone annuo stabilito in apposita convenzione con il Comune e rapportato al costo di costruzione dell'alloggio piu' le corrispondenti quote del valore dell'area, nella misura determinata dall'Ufficio tecnico erariale ai sensi dell'articolo 12, e dell'importo delle spese per le opere di urbanizzazione primaria, a carico del proprietario ai sensi dell'articolo 16, ultimo comma. Il costo di costruzione dell'alloggio e l'importo delle opere di urbanizzazione primaria sono stabiliti nella stessa convenzione, la quale deve essere stipulata con il Comune prima della concessione della licenza edilizia. La convenzione deve essere trascritta a cura del proprietario ed e' ammessa ai benefici dello articolo 20, primo e secondo comma".

Art. 6

1. Le relazioni sulla previsione della spesa occorrente per le sistemazioni generali necessarie per l'attuazione dei piani, che i Comuni hanno fatto o dovranno fare in applicazione dell'articolo 5, n. 5, della legge 18 aprile 1962, n. 167, hanno valore indicativo di larga massima.

2. Entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i Comuni hanno facolta' di rettificare ed aggiornare le previsioni di spesa effettuate alla data anzidetta, ferma rimanendo la validita' e l'efficacia dei piani gia' adottati dalla data della loro adozione.

3. Le deliberazioni di rettifica e di aggiornamento delle previsioni di spesa adottate ai sensi del precedente comma, sono immediatamente esecutive ed hanno effetto dalla data di adozione dei piani.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 21 luglio 1965
SARAGAT
MORO - MANCINI - TAVIANI REALE - PIERACCINI - COLOMBO - TREMELLONI
Visto, il Guardasigilli: REALE