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Sez. 5, Sentenza n. 17951 del 19/10/2012 (Rv. 624071 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | Imposta comunale sugli immobili (ICI) - Richiesta di attribuzione della rendita - Domanda di rimborso - Termine per la presentazione di cui all'art. 13 del d.lgs. n. 504 del 1992 - Decorso - Dalla data di attribuzione della rendita - Effetti - Retroattività - Fino alla data di richiesta dell'attribuzione della rendita - Fondamento.
Stato
decisa il 2012-10-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/624071-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972

In tema di ICI, il termine di decadenza dal diritto al rimborso delle somme versate e non dovute, fissato in tre anni dal giorno del pagamento o da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione, decorre dalla data dell'attribuzione della rendita, ma i relativi effetti retroagiscono alla data di richiesta di tale attribuzione, in quanto, una volta che questa istanza sia stata presentata, il contribuente ha fatto quanto era da lui esigibile, sicché deve solo attendere che l'Ufficio faccia la sua parte, né la somma da pagare può dipendere dal caso o dal ritardo più o meno colpevole dell'Amministrazione.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 5 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 13 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)