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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 136 del 1979

Decisione
decisa il 1979-11-16, depositata il 1979-11-21
ECLI
ECLI:IT:COST:1979:136
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 12753

  • Conflitto di attribuzione tra stato e regioni (giudizio per)
  • Regione trentino
  • Alto adige
  • Disciplina del rapporto di lavoro del personale degli enti locali
  • Estensione al personale della regione trentino
  • Alto adige
  • Pretesa invasione di competenza
  • Istanza di sospensione per gravi ragioni del provvedimento statale
  • Fattispecie
  • Insussistenza delle gravi ragioni
  • Reiezione della istanza di sospensione.
Leggi la massima
Va respinta la istanza presentata dalla Regione Trentino-Alto Adige, ricorrente in sede di conflitto di attribuzione, per la sospensione dell'esecuzione dell'art. 1 dell'accordo nazionale approvato con il dpr 1 giugno 1979 n. 191, nella parte in cui estende al personale dipendente dai Comuni del Trentino-Alto Adige la disciplina del rapporto di lavoro del personale degli enti locali (nella specie la Corte ha ritenuto che la generica prospettazione di situazioni amministrative finanziarie e contabili, contrastanti con il pubblico interesse non concreta quelle "gravi ragioni" dalle quali l'art. 40 della l n. 87 del 1953 fa dipendere la sospensione dell'esecuzione dell'atto che abbia dato luogo ad un conflitto di attribuzione tra Stato e Regione, ed ha altresì rilevato che la sospensione stessa non si giustifica neppure in vista delle eventuali decurtazioni dei trattamenti retributivi del personale regionale non sussistendo, come già precisato dalla stessa Corte nell'ordinanza n. 35 del 1979, il necessario requisito della obiettiva impossibilità della restituzione in pristino).

Norme impugnate

  • art. 6 d.l. 29 dicembre 1977, n. 946
  • art. 1 d.P.R. 1 giugno 1979, n. 191
  • legge 27 febbraio 1978, n. 43

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente sulla domanda di sospensione dell'esecuzione del d.P.R. 1 giugno 1979, n. 191, recante: "Disciplina del rapporto di lavoro del personale degli enti locali", che ha determinato il conflitto di attribuzione sollevato, per la Regione Trentino-Alto Adige, dal Presidente della Giunta regionale, con ricorso notificato il 18 luglio 1979, depositato il 27 successivo ed iscritto al n. 22 del registro conflitti 1979. Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio dell'11 ottobre 1979 il Giudice relatore Livio Paladin; uditi gli avvocati Marco Vitucci per la Regione Trentino-Alto Adige, e il sostituto avvocato generale dello Stato Giuseppe Angelini Rota per il Presidente del Consiglio dei ministri.
punto 1
Ritenuto che la Regione Trentino-Alto Adige, con il ricorso indicato in epigrafe, ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, impugnando l'art. 1 dell'accordo nazionale approvato con il d.P.R. 1 giugno 1979, n. 191, nella parte in cui estende al personale dipendente dai Comuni del Trentino-Alto Adige "la disciplina del rapporto di lavoro del personale degli enti locali"; che il ricorso lamenta l'invasione della competenza spettante alla Regione in tema di "ordinamento dei comuni" nonché di "ordinamento del personale dei comuni" stessi, in base agli artt. 5, n. 1, e 65 del relativo Statuto speciale: competenza già esercitata da parte regionale, mediante la legge regionale 11 dicembre 1975, n. 11; che la Regione richiede, pertanto, il parziale annullamento dell'atto impugnato, previa - ove occorra - la corrispondente dichiarazione dell'illegittimità costituzionale dell'art. 6 del d.l. 29 dicembre 1977, n. 946, come modificato dalla legge di conversione 27 febbraio 1978, n. 43; che la ricorrente richiede altresì la sospensione dell'esecuzione del predetto decreto Presidenziale, adducendo l'esigenza di evitare che, "in pendenza di ricorso", vengano a determinarsi "situazioni amministrative, finanziarie e contabili, contrastanti con il pubblico interesse"; che la difesa della Regione, udita nella camera di consiglio dell'11 ottobre 1979, ha fatto inoltre notare che il personale dei Comuni del Trentino-Alto Adige (specialmente in provincia di Bolzano) potrebbe subire decurtazioni degli attuali trattamenti economici, dato il divieto di corrispondere retribuzioni superiori a quelle previste dai relativi accordi nazionali, stabilito dall'art. 6 del d.l. n. 946 del 1977, come modificato dalla legge di conversione n. 43 del 1978.
punto 2
Considerato che la generica prospettazione di "situazioni amministrative, finanziarie e contabili, contrastanti con il pubblico interesse", quale è contenuta nel ricorso indicato in epigrafe, non concreta quelle "gravi ragioni" dalle quali l'art. 40 della legge n. 87 del 1953 fa dipendere la sospensione dell'esecuzione dell'atto che abbia dato luogo ad un conflitto di attribuzione fra Stato e Regione; e che la sospensione stessa non si giustifica nemmeno in vista delle eventuali decurtazioni dei trattamenti retributivi in atto presso i Comuni del Trentino-Alto Adige, nella modesta misura ipotizzata dalla difesa della Regione, dal momento che non sussiste - come questa Corte ha precisato nell'ordinanza n. 35 del 1979 - "il necessario requisito della obiettiva impossibilità della restituzione in pristino".

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE riservata ogni pronuncia sull'ammissibilità e sul merito del ricorso indicato in epigrafe, respinge la istanza presentata dalla Regione ricorrente per la sospensione dell'esecuzione dell'art. 1 dell'accordo nazionale approvato con il d.P.R. 1 giugno 1979, n. 191, nella parte in cui estende al personale dipendente dai Comuni del Trentino-Alto Adige "la disciplina del rapporto di lavoro del personale degli enti locali". Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 novembre 1979. F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRTDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI. GIOVANNI VITALE - Cancelliere

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